Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERONA il 20/10/2000
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità
ex artt. 110 e 707 cod.
pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di merito ha evidenziato a pag. 4 della sentenza impugnata
che il possesso richiesto dall’art. 707 cod. pen. è integrato da qualsiasi forma di disponibilità diretta della cosa, da cui derivi la possibilità di sollecito utilizz
concreto, la quale non richiede né l’attualità né l’imminenza dell’uso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente
da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il giudice di merito ha ritenuto che la personalità dell’imputata non giustificasse la concessione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.