Attenuanti Generiche: la Personalità dell’Imputato è Decisiva
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui tale beneficio può essere negato, sottolineando come la valutazione della personalità dell’imputato possa essere un elemento sufficiente e decisivo. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di tentato furto in abitazione e tentata violenza privata. La difesa dell’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena e, soprattutto, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui non erano state riconosciute tali attenuanti, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella piena legittimità della motivazione fornita dalla Corte di merito per negare il beneficio. I giudici d’appello avevano infatti evidenziato elementi specifici che giustificavano la loro scelta.
In particolare, era stata sottolineata la personalità negativa dell’imputato, desumibile da due fattori chiave:
1. L’assenza di resipiscenza: l’imputato non aveva mostrato alcun segno di pentimento per le sue azioni.
2. L’atteggiamento post-reato: al momento del fatto, egli aveva mantenuto un comportamento minaccioso e di sfida nei confronti della vittima.
Questi elementi, secondo la Corte, sono sufficienti a sostenere la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali. In primo luogo, ha ricordato che il giudizio sulla congruità della pena è di competenza esclusiva del giudice di merito. In sede di legittimità, come la Cassazione, non è possibile effettuare una nuova valutazione, a meno che la decisione impugnata non sia frutto di palese arbitrarietà o di un ragionamento manifestamente illogico, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
In secondo luogo, e questo è il punto più rilevante, la Corte ha specificato che per concedere o negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi elencati nell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, ecc.). È sufficiente che il giudice si concentri su uno solo di questi elementi, qualora lo ritenga prevalente e decisivo. Nel caso in esame, la valutazione della personalità negativa dell’imputato è stata considerata un fattore assorbente e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e strettamente legata al merito. La personalità del reo, la sua condotta processuale e post-delittuosa, e in particolare la presenza o meno di un sincero pentimento, sono elementi che il giudice può legittimamente porre a fondamento della sua decisione. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare questa valutazione, senza evidenziare un’irragionevolezza manifesta nella motivazione del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione rafforza quindi il potere del giudice di merito di personalizzare la pena, basandosi su un’analisi concreta e approfondita del singolo caso.
Quando un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche basando la sua decisione anche su un solo elemento negativo, ritenuto prevalente, tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., come la personalità negativa dell’imputato, la gravità del reato o le modalità di esecuzione.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità (cioè l’adeguatezza) della pena. Tale censura è inammissibile, a meno che la determinazione della pena da parte del giudice di merito non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Quali elementi possono dimostrare la ‘personalità negativa’ di un imputato ai fini della concessione delle attenuanti?
Secondo la sentenza, la personalità negativa può essere desunta da elementi concreti come l’assenza di pentimento (resipiscenza) e l’atteggiamento minaccioso e di sfida tenuto nei confronti della persona offesa al momento del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GALLIPOLI il 10/06/1991
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di tentato furto in abitazione e tentata violenza privata.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 69, commi 2 e 3, cod. pen.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, desumibile dall’assenza di resipiscenza e dall’atteggiamento serbato a! momento del fatto nei confronti della persona offesa, a cui aveva indirizzato parole minacciose e di sfida;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato che, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
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