Attenuanti generiche: come deve motivare il giudice?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale. Ma cosa succede quando queste vengono negate? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui requisiti della motivazione che nega il riconoscimento di tali circostanze, stabilendo un importante principio di economia processuale e di valutazione.
Il caso: il ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione. L’unico motivo del ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente considerato tutti gli elementi a favore dell’imputato, fornendo una giustificazione carente sul diniego.
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse liquidato la questione in modo sbrigativo, senza un’analisi approfondita delle circostanze che, a suo dire, avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio più mite. Si trattava, quindi, di una contestazione focalizzata non sulla decisione in sé, ma sul percorso logico-giuridico seguito dai giudici per arrivarci.
La decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno confermato la validità della decisione impugnata, aderendo a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: il principio di sufficienza motivazionale
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici hanno chiarito che, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in considerazione e confutare analiticamente ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti o dedotto dalle parti.
È invece sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione. Se il giudice evidenzia l’assenza di elementi positivi di rilievo o si sofferma su aspetti negativi preponderanti, la sua valutazione è da considerarsi completa e adeguata. Tutti gli altri elementi non menzionati si intendono implicitamente disattesi o superati da tale valutazione complessiva.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, pur sintetica, fosse adeguata perché basata su elementi decisivi che giustificavano il diniego, rendendo superflua un’analisi puntuale di ogni altro aspetto marginale.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di notevole importanza pratica. La sentenza rafforza il principio secondo cui il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve solo verificare che quest’ultima sia logica, coerente e non manifestamente illogica.
Per gli avvocati, ciò significa che un ricorso basato unicamente su una generica doglianza sul diniego delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare una palese illogicità o una contraddittorietà manifesta nella motivazione del giudice di merito. Non basta elencare gli elementi favorevoli trascurati, ma occorre dimostrare perché quelli considerati dal giudice siano irrilevanti o perché il suo ragionamento sia viziato alla radice.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve giustificare la sua decisione analizzando ogni singolo elemento presentato dalla difesa?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi decisivi o rilevanti e all’assenza di elementi positivi, ritenendo così implicitamente superati tutti gli altri argomenti.
Cosa succede se un ricorso per cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche viene ritenuto manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro stabilita dal giudice in favore della Cassa delle ammende.
Qual è il criterio che la Corte di Cassazione segue per valutare la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche?
La Corte segue un orientamento consolidato secondo cui la motivazione è adeguata se il giudice di merito si concentra sugli elementi decisivi e rilevanti. Non è tenuto a un’analisi dettagliata di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma la sua valutazione deve essere logicamente coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45780 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45780 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio del motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestament infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli decisivi o rilevanti nonché all’asse elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si proposito, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 ottobre 2023
Il Presidente