Attenuanti Generiche: la discrezionalità del giudice
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per adeguare la pena al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come debba essere motivato il diniego di tali circostanze. Il caso riguardava un uomo condannato per tentato furto, il cui ricorso è stato respinto perché la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata e immune da vizi logici.
I fatti del processo
Un uomo veniva condannato in primo grado per il delitto di tentato furto. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, confermava la sua responsabilità penale. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e di un’altra circostanza attenuante.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato la sua decisione di negare uno sconto di pena, rendendo la sentenza illegittima.
Il diniego delle attenuanti generiche e la decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede in un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
1. Le modalità del fatto: la condotta tenuta dall’imputato durante il tentativo di furto è stata considerata un elemento negativo prevalente.
2. I precedenti penali: la storia criminale dell’imputato è stata valutata come indicativa di una certa propensione a delinquere.
Questi due elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti. La Cassazione ha sottolineato che, una volta che il giudice ha espresso una motivazione logica, congrua e aderente ai principi di diritto, ogni altro potenziale elemento favorevole si considera implicitamente superato o disatteso da tale valutazione. Riguardo all’ulteriore attenuante richiesta, la Corte ha notato come la difesa non avesse fornito argomentazioni specifiche per giustificarne l’applicazione al caso concreto, ovvero il tentativo di forzare la cassa di un supermercato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione di negarle è insindacabile in sede di legittimità se supportata da una motivazione che, seppur sintetica, risulti logica e coerente. Non è necessario un’analisi enciclopedica di ogni aspetto della vita dell’imputato o del reato; è sufficiente che il giudice individui e valorizzi gli elementi che, a suo giudizio, sono decisivi per negare il beneficio. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi favorevoli, ma è necessario argomentare specificamente sulla loro rilevanza in modo da superare le eventuali valutazioni negative del giudice.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti, rimanendo gli altri implicitamente superati da tale valutazione.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per negare le attenuanti in questo caso?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulle modalità del fatto e sui precedenti penali dell’imputato, e la Cassazione ha ritenuto tale motivazione adeguata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3874 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3874 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Campobasso
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Campobasso, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di furto tentato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo ed unico motivo di ricorso – che contesta violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 624, n. 4 cod. pen. – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda ultima pagina della sentenza impugnata) congrua, esente da illogicità ed aderente al principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at
ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
La Corte di appello di Campobasso ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo riferimento sia alle modalità del fatto che ai precedenti dell’imputato, mentre, in relazione all’ulteriore circostanza attenuante di cui all’art. 61 comma 1 n. 4 cod. pen., ha evidenziato l’assenza di qualsiasi deduzione specifica della difesa volta a giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante invocata a fronte della condotta consistita nel tentativo di forzare la cassa di un supermercato.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025