Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Inattaccabile
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto, ma una valutazione discrezionale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui la motivazione del giudice sul diniego di tali circostanze può essere contestata, stabilendo un principio di economia processuale e di fiducia nella valutazione del merito.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ nella parte in cui i giudici di secondo grado avevano deciso di non concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato tutti gli elementi a favore dell’imputato.
Il Principio di Diritto: La Valutazione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il punto centrale è che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. La sua discrezionalità è correttamente esercitata quando la motivazione si fonda su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’ e ‘manifestamente infondato’. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso non era consentito in sede di legittimità, poiché la motivazione della Corte d’Appello risultava esente da evidenti illogicità. I giudici di merito avevano, infatti, basato la loro decisione su ‘puntuali elementi di disvalore’ e sulla ‘complessiva condotta dell’imputato’, elementi del tutto congrui a sostenere la mancata concessione delle attenuanti nella massima misura.
Le Motivazioni: La Sufficienza degli Elementi Decisivi
La motivazione alla base della decisione della Cassazione risiede nel principio di autosufficienza della valutazione del giudice di merito. Una volta che il giudice individua gli elementi chiave che, a suo giudizio, giustificano il diniego (in questo caso, la condotta complessiva dell’imputato), tutti gli altri argomenti, anche se non esplicitamente menzionati, si considerano implicitamente superati o disattesi. Contestare tale valutazione in Cassazione è possibile solo se la motivazione appare manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche non basta lamentare la mancata considerazione di alcuni elementi favorevoli. È necessario dimostrare una palese illogicità nel ragionamento del giudice che ha portato a valorizzare determinati aspetti negativi a discapito di quelli positivi. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i ricorsi basati su una generica critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito hanno scarse probabilità di successo se non individuano un vizio logico macroscopico e decisivo.
Quando è inammissibile un ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Un ricorso di questo tipo è inammissibile e manifestamente infondato quando la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità e si basa su elementi ritenuti decisivi per la decisione.
Il giudice di merito è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli all’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40922 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazion alla decisione di non concedere le attenuanti generiche nella massima estensio non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in prese di una motivazione esente da evidenti illogicità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/20 Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, second cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suf che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, riman disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18 Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv 271269);
che, invero, il giudizio circostanziale nei limiti intesi dalla Corte di appell nutre di puntuali elementi di disvalore del tutto congrui a sostenerlo, i giud merito nel motivare la mancata concessione delle circostanze attenuanti nella lo massima estensione hanno preso in considerazione la complessiva condotta dell’imputato (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
GLYPH
Il Pre idente