Attenuanti Generiche: la Motivazione Sintetica del Giudice è Valida?
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità del giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini di questa discrezionalità, chiarendo come debba essere strutturata la motivazione di un provvedimento che nega tali benefici. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato per furto aggravato, il quale si era visto negare le attenuanti sia in primo grado sia in appello.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di furto aggravato, ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza era centrato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui aveva deciso di non concedere il trattamento di favore, nonostante gli elementi che avrebbero potuto giustificarlo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Gli Ermellini hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito una motivazione adeguata, basandosi su specifici “indici di natura personale e fattuale” che imponevano di non accedere alla richiesta della difesa. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio chiave sulla portata dell’obbligo di motivazione del giudice di merito.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice e le Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella riaffermazione di un importante principio di diritto. Quando un giudice decide di negare la concessione delle attenuanti generiche, non è obbligato a condurre un’analisi enciclopedica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato, emersi durante il processo. Al contrario, la sua motivazione può essere considerata sufficiente e legittima anche se si limita a evidenziare solo gli elementi ritenuti decisivi per la decisione.
Questo significa che il giudice può concentrarsi su uno o più aspetti (personali, legati al reato, alla condotta processuale) che, a suo avviso, prevalgono su ogni altro e giustificano il diniego del beneficio. La Cassazione, citando precedenti sentenze, ha confermato che il potere del giudice di merito in questa valutazione è ampiamente discrezionale. L’importante è che la scelta, positiva o negativa che sia, trovi fondamento in elementi concreti e che la motivazione, seppur sintetica, sia logica e non contraddittoria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento che ha importanti implicazioni pratiche per la difesa. Dimostra che, per sperare di ottenere le attenuanti generiche, non è sufficiente elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli. È necessario che tali elementi abbiano un peso tale da non poter essere ragionevolmente ignorati dal giudice. La difesa deve quindi concentrarsi sull’argomentare in modo convincente perché determinati fattori dovrebbero essere considerati prevalenti e decisivi. Per contro, la decisione rafforza la posizione del giudice di merito, il cui giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti può essere censurato in sede di legittimità solo in caso di vizi logici macroscopici o di una motivazione completamente assente, ma non per il solo fatto di non aver preso in esame ogni singolo dettaglio proposto dalle parti.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e contro l’imputato?
No, secondo l’orientamento confermato dalla Corte di Cassazione, il giudice può legittimamente limitarsi a fare riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover prendere in considerazione tutti gli aspetti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Cosa succede se un ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto “manifestamente infondato”?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti in questo caso specifico?
L’ordinanza della Cassazione specifica che la Corte d’Appello ha motivato il diniego facendo riferimento a “indici di natura personale e fattuale”, ritenendoli sufficienti per non concedere il trattamento di favore richiesto dall’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appell di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di furt aggravato;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente lamenta il diniego circostanze attenuanti .generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello h adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4 della senten impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cu giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuani:i generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedo dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenu comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.