Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Insindacabile
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adattare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito, sottolineando l’importanza di una motivazione logica e non contraddittoria.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Mancata Concessione delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una decisione netta, i giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare la sua decisione sulle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti o emergente dagli atti processuali. La Corte ha specificato che è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi da lui ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la sua valutazione.
Nel momento in cui il giudice fonda la sua decisione su argomentazioni logiche e non manifestamente contraddittorie, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse immune da vizi logici e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso, basato su una presunta carenza di motivazione, non poteva quindi trovare accoglimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che per ottenere una riforma della decisione sulle attenuanti in Cassazione non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di alcuni elementi favorevoli. È invece necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è palesemente illogica, contraddittoria o basata su presupposti errati. La discrezionalità del giudice nel ponderare gli indici positivi e negativi della personalità dell’imputato è molto ampia e può essere censurata solo in casi di palese irragionevolezza. La decisione rafforza quindi il ruolo centrale della motivazione come baluardo della correttezza del processo decisionale del giudice.
 
Un giudice deve considerare tutti gli argomenti presentati dalla difesa per concedere le attenuanti generiche?
No, non è obbligato. La Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti per la sua decisione, potendo implicitamente disattendere gli altri.
Quando un ricorso in Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando la motivazione del giudice che ha negato le attenuanti è formulata in termini non manifestamente illogici. Se il ragionamento è coerente, si sottrae a rilievi di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3899  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOMECOGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed è inammissibile poiché il giudice d merito, nel motivare la sua decisione, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n del 13.4.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 3896 del 20.1.2016, COGNOME); la Corte, nel caso di spe ha motivato sul punto (cfr., pag. 3) in termini non manifestamente illogici e che, pertant sottraggono a rilievi di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere Estensore