Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente?
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante chiave di lettura su come debba essere motivato il diniego di tali circostanze. La questione centrale è: il giudice deve analizzare e confutare ogni singolo elemento a favore dell’imputato? La risposta della Suprema Corte è chiara e consolida un principio fondamentale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della condanna ricevuta in secondo grado presso la Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. Il principale motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente considerato alcuni elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
Il ricorrente sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente, in quanto non prendeva in esame tutti i fattori favorevoli dedotti. Si poneva quindi un problema relativo all’ampiezza dell’obbligo di motivazione del giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si concentra sulla correttezza formale e logica del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse stato formulato in termini non consentiti nella sede di legittimità e, in ogni caso, fosse manifestamente infondato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio di diritto riaffermato dalla Corte. I giudici hanno chiarito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti o dedotti dalle parti.
È invece sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la decisione. Una volta che il giudice ha fornito una giustificazione logica e coerente basata su questi fattori chiave, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse esente da evidenti illogicità, rendendo l’impugnazione infondata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Per la difesa, significa che non è sufficiente elencare una serie di circostanze potenzialmente favorevoli all’imputato; è cruciale, invece, evidenziare e argomentare con forza quegli elementi che possono essere realmente decisivi agli occhi del giudice. Un’argomentazione generica rischia di essere superata da una motivazione sintetica ma focalizzata su aspetti di segno contrario.
Per i giudici, questo principio garantisce una maggiore snellezza nella redazione delle motivazioni, evitando di appesantirle con la disamina di ogni singolo dettaglio irrilevante. La discrezionalità nel valutare le attenuanti generiche viene così bilanciata da un obbligo di motivazione che, seppur potenzialmente sintetico, deve essere logico, coerente e incentrato sui punti nevralgici della valutazione complessiva della personalità dell’imputato e della gravità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo del ricorso, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, fosse formulato in termini non consentiti in sede di legittimità (cioè contestando la valutazione di merito del giudice) e, comunque, manifestamente infondato.
Il giudice deve analizzare ogni elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, poiché tale valutazione supera e disattende implicitamente tutti gli altri.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della dichiarata inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è, in og caso, manifestamente infondato dovendosi prendere atto della presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dell attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedott dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti d comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., pa della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere Estensore