Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16593 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16593 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 24/03/1994
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità,
tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione
esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione
quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è
manifestamente infondato in presenza (si veda pag.4 della sentenza impugnata)
di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigliere NOME COGNOME ore
Il Presidente