Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17148 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in EGITTO il 17/05/1975
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato – con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4. cod. pen. – la sentenza del Tribunale felsineo che, per il delitto di furto, a condannato il ricorrente;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. – non è consentito, come formulato, in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME
Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535
del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv.
248244). Il Giudice territoriale ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento dell’imputato nella fase di esecuzione del reato, volto ad
assicurarsi l’impunità attraverso una fuga repentina, e dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici, non risultando,
per altro, profili ulteriori positivi, essendo la tenuità del danno valutata con la relativa attenuan
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
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Il Presidente