Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione Sintetica del Giudice è Sufficiente
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento cruciale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, il loro diniego è spesso oggetto di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 28770/2024) chiarisce i limiti dell’obbligo di motivazione del giudice in questi casi, stabilendo un principio di economia processuale e di rilevanza.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi favorevoli all’imputato, negando così un beneficio che avrebbe potuto incidere sulla determinazione della pena finale. Il ricorso è quindi approdato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per una valutazione sulla legittimità della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello, sebbene sintetica, fosse del tutto priva di vizi logici e quindi incensurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni e la Valutazione delle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, relativo all’onere motivazionale del giudice nel negare le attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
È invece sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione. Una volta che il giudice ha individuato e spiegato le ragioni fondanti del suo diniego, tutti gli altri elementi, anche se non esplicitamente menzionati, si considerano implicitamente superati o assorbiti da tale valutazione complessiva. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica per il diniego, rendendo il ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale pragmatico e consolidato. L’implicazione pratica è chiara: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, non basta lamentare la mancata considerazione di alcuni elementi favorevoli. È necessario, invece, dimostrare una manifesta illogicità nel ragionamento del giudice di merito. La decisione sottolinea che un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in una terza valutazione del merito dei fatti, ma deve limitarsi a un controllo di legittimità sulla coerenza e correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, anche in modo sintetico, rimanendo tutti gli altri superati da tale valutazione.
Cosa succede se un ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche si basa su una motivazione che il giudice ritiene logica?
Se la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità, il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come avvenuto in questo caso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte (in questo caso tremila euro), in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCANDIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda l’ultima pagina della sentenza impugnata), considerato anche il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.