Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale, il quale è chiamato a valutare la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per adeguare la pena al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 22478 del 2024, torna su questo tema delicato, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione che nega tali circostanze e stabilendo quando un ricorso sul punto debba essere considerato inammissibile.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro il Diniego
I fatti alla base della decisione sono semplici ma emblematici. Un’imputata, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello di Bologna, presentava ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputata, meritando quindi una sanzione più mite. Si trattava, in sostanza, di un appello alla clemenza che cercava di trovare spazio nel giudizio di legittimità.
L’Analisi della Corte e i Criteri per le Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come generico, reiterativo e manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello impugnata aveva fornito una motivazione chiara e priva di evidenti illogicità. I giudici di secondo grado avevano, infatti, correttamente evidenziato l’assenza di elementi positivi, concreti e meritevoli di apprezzamento che potessero giustificare una riduzione della pena.
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nel richiamo a un consolidato principio giurisprudenziale. Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di non appesantire inutilmente l’iter logico-giuridico del giudice. Se il magistrato individua uno o più elementi che, nella loro valenza complessiva, sono sufficienti a escludere la concessione del beneficio, tutti gli altri argomenti di segno opposto si considerano implicitamente superati e disattesi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva compiuto proprio questa operazione, valutando il quadro generale e non trovando alcun appiglio concreto per un trattamento sanzionatorio più mite. Pretendere una disamina puntuale di ogni singolo dettaglio non rilevante si tradurrebbe in un formalismo eccessivo, contrario ai principi di economia processuale. La Cassazione, quindi, non entra nel merito della scelta del giudice, ma si limita a verificare che la sua decisione sia supportata da un ragionamento logico e coerente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. In secondo luogo, definisce i contorni del ricorso in Cassazione su questo punto: non basta lamentare il diniego, ma occorre dimostrare una palese illogicità o una carenza totale nella motivazione del giudice inferiore. Un ricorso che si limita a riproporre gli stessi argomenti già vagliati e motivatamente respinti in appello è destinato all’inammissibilità. Infine, la decisione funge da monito: la proposizione di ricorsi generici e infondati comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico.
Quando un ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto inammissibile?
Un ricorso è ritenuto inammissibile quando è generico, ripetitivo e manifestamente infondato, soprattutto se contesta una motivazione del giudice d’appello che è esente da evidenti illogicità e ha già riscontrato l’assenza di elementi concreti per la concessione del beneficio.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, poiché tale valutazione supera e disattende implicitamente tutti gli altri.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in un caso come questo?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BUDRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito attesa la sua genericità e reiteratività ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano, in particolare le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha correttamente riscontrato l’assenza di elementi positivi concreti e meritevoli di apprezzamento al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr, idente