Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata, ma deve essere esercitata attraverso una motivazione adeguata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10279/2024) offre spunti cruciali per comprendere i limiti di tale potere e i requisiti di un ricorso ammissibile. Vediamo nel dettaglio la pronuncia.
Il Caso in Analisi
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado, presentava ricorso per cassazione affidandosi a due motivi principali. Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti e l’affermazione di responsabilità, mentre il secondo si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato.
I Motivi del Ricorso e la decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni nette.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo è stato giudicato meramente reiterativo delle doglianze già presentate in appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorrente non si era confrontato specificamente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, limitandosi a riproporre le stesse questioni. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Diniego delle attenuanti generiche e i poteri del giudice
Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi numerosi e gravi precedenti penali. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si fonda su un orientamento giurisprudenziale stabile. Per negare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che egli motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o, comunque, più rilevanti.
Nel caso specifico, la Corte territoriale ha legittimamente individuato nei precedenti penali dell’imputato l’elemento decisivo per escludere il beneficio. Tale valutazione, secondo la Cassazione, assorbe e supera ogni altra possibile considerazione su elementi di segno contrario. Concentrarsi sulla personalità dell’imputato, gravata da un passato criminale significativo, è un criterio valido e sufficiente per giustificare il diniego delle attenuanti.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le ragioni della decisione impugnata, evitando di riproporre in modo sterile le argomentazioni già respinte. In secondo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Una motivazione che si fonda su elementi concreti e decisivi, come la personalità dell’imputato desunta dai precedenti penali, è pienamente legittima e difficilmente censurabile in sede di legittimità.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, un motivo di ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, è considerato inammissibile.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione ribadisce che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, come i precedenti penali e la personalità dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente è meramente reiterativo della doglianza già avanzata con l’atto di appello e disattesa dalla corte di merito con puntuale e specifico riferimento alla ricostruzione in fatto emersa nel corso del dibattimento e con cui, in ogni caso, la difesa non si confronta;
rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche fondando la propria decisione sulla personalità dell’imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali, ed essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che e faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in COGNOME tal COGNOME modo COGNOME disattesi COGNOME o COGNOME superati COGNOME tutti COGNOME gli COGNOME altri COGNOME da COGNOME tale COGNOME valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 2; Sez. 3 – , COGNOME n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma, il 09/01/2024 pIl Consigliere COGNOME re COGNOME 0 s il Presidente