Attenuanti Generiche e Reati di Droga: Quando la Lieve Entità Non Basta
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con l’ordinanza n. 44322 del 2023, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui criteri di concessione di tale beneficio, in particolare nel contesto dei reati legati agli stupefacenti, anche quando qualificati come di lieve entità.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, che disciplina i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’ in materia di droga. Il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello di Bari, la quale, pur riconoscendo la minore gravità del reato, non gli aveva concesso le attenuanti generiche.
Secondo la tesi difensiva, la stessa qualificazione del fatto come ‘lieve’ avrebbe dovuto automaticamente condurre a un giudizio favorevole per una riduzione della pena tramite le attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo ‘manifestamente infondato’ e, quindi, inammissibile. La Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché le Attenuanti Generiche Sono State Negate?
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione che la Corte opera tra due diverse valutazioni che il giudice è chiamato a compiere.
1. La Qualificazione del Reato: Riconoscere che un fatto rientra nella fattispecie di ‘lieve entità’ (art. 73, comma 5) è una valutazione giuridica sulla natura dell’azione, basata su parametri come la quantità e qualità della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione.
2. La Concessione delle Attenuanti: Il riconoscimento delle attenuanti generiche è, invece, una valutazione più ampia che riguarda la personalità dell’imputato, la sua condotta processuale e altri elementi positivi che possano giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Corte ha specificato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il proprio diniego, basandosi non solo sulla gravità del fatto (che, seppur lieve, rimane un reato), ma anche sulla condotta processuale dell’imputato. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla gravità del fatto per qualificare il reato non implica ‘necessariamente un giudizio favorevole’ al riconoscimento delle attenuanti. Si tratta di due giudizi autonomi e non conseguenziali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un importante orientamento giurisprudenziale: non esiste alcun automatismo tra la qualificazione di un reato come ‘di lieve entità’ e il diritto alla concessione delle attenuanti generiche. La decisione finale spetta alla piena discrezionalità del giudice di merito, che deve valutare tutti gli aspetti del caso, inclusi quelli non strettamente legati alla materialità del reato. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente appellarsi alla lieve entità del fatto per ottenere uno sconto di pena, ma è necessario fornire al giudice elementi concreti e positivi sulla condotta e sulla personalità dell’imputato che possano giustificare tale beneficio.
La qualificazione di un reato di droga come ‘fatto di lieve entità’ obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione sulla lieve entità del fatto è distinta e non implica automaticamente un giudizio favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Su quali basi la Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche nel caso specifico?
La Corte d’Appello ha motivato il diniego sulla base di due elementi principali: la condotta processuale tenuta dall’imputato e la gravità complessiva del fatto.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44322 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44322 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si limita a contestare che, essendo stata la condotta qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si sarebbero dovute riconoscere le attenuanti generiche;
ritenuto che, invero, la Corte di appello ha motivato sulle ragioni ostative al riconoscimento dell’attenuante, sia sulla base della condotta processuale che della gravità del fatto;
rilevato che la valutazione circa la gravità del fatto, sia pur con riferimento alla fattispecie di cui al 5°comma, non implica necessariamente un giudizio favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del1 5 3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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Il Presidente