Attenuanti Generiche Negate: Quando la Gravità del Reato Prevale sulla Fedina Pulita
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo penale, in cui il giudice valuta la possibilità di ridurre la pena in base a elementi non tipizzati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come, anche in presenza di una fedina penale immacolata, la gravità oggettiva del reato possa giustificare il diniego di tale beneficio. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere il bilanciamento tra la personalità dell’imputato e la natura del crimine commesso.
I Fatti del Processo: Traffico Internazionale di Stupefacenti
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dal Perù, un’ipotesi aggravata ai sensi della normativa sugli stupefacenti. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, specificamente riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il fulcro della motivazione risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la valutazione delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria.
La Prevalenza degli Elementi Negativi
La Corte d’Appello aveva negato il beneficio sulla base di elementi di segno negativo ritenuti preponderanti:
- Oggettiva gravità del fatto: L’importazione di un “massiccio” e “ingente” quantitativo di cocaina.
- Collegamenti con la criminalità organizzata: La modalità dell’operazione suggeriva un chiaro collegamento con organizzazioni criminali estere.
- Pericolosità sociale: L’immissione di una tale quantità di droga sul mercato avrebbe avuto conseguenze devastanti.
- Intensità del dolo: La peculiare determinazione criminale dimostrata dall’imputato.
L’Irrilevanza della Sola Incensuratezza
La Cassazione ha ribadito che, a seguito della riforma del 2008, lo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente, da solo, a giustificare la concessione delle attenuanti. Di fronte a un quadro fattuale così grave, la fedina penale pulita perde il suo peso e non può essere considerata un fattore decisivo. Il giudice può legittimamente fondare la sua decisione anche su un solo elemento negativo, tra quelli previsti dall’art. 133 c.p., se ritenuto prevalente.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il giudice di merito ha il potere discrezionale di valutare quali elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., siano preponderanti per la concessione o l’esclusione delle attenuanti. In questo caso, la Corte d’Appello ha correttamente identificato nella gravità oggettiva del reato il fattore decisivo. Il ricorso dell’imputato è stato ritenuto inammissibile perché non si è confrontato adeguatamente con l’articolata e logica motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio cardine del diritto penale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico, ma una concessione che richiede una valutazione complessiva e bilanciata. La gravità del reato, le modalità dell’azione e la personalità del reo sono fattori che possono legittimamente portare a escludere il beneficio, anche quando l’imputato non ha precedenti penali. Questa decisione sottolinea l’importanza di un’argomentazione difensiva che non si limiti a invocare la sola incensuratezza, ma che affronti e contesti specificamente gli elementi negativi valorizzati dal giudice.
Avere la fedina penale pulita (incensuratezza) è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, specialmente dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. Può essere superata da elementi di segno negativo di particolare gravità.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basare la sua decisione su uno o più elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, come la gravità oggettiva del reato, le modalità dell’azione, l’intensità del dolo e la personalità del colpevole. Anche un solo elemento, se ritenuto prevalente, può giustificare il diniego del beneficio.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della Corte d’Appello nel negare le attenuanti era logica, completa e non contraddittoria. Il ricorrente non ha contestato una violazione di legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19345 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME FILOLOGO (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
‘2a
1.Lì Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con il in epigrafe era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 1, D aggravato dall’art. 80 DPR 309/1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al di circostanze attenuanti generiche.
- Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merit giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indica cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Se del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In sintesi, al fine di ritenere o escluder attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi in 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconos beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Se del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Va altresì rimarcato che costituisc consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato ric delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal g l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rif 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, d luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminu sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 d Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di app concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della oggettiva gravi concernente l’importazione di un ingente quantitativo dal Perù, sintomatica collegamento con organizzazioni criminali estere, della pericolosità attinente alla i mercato del massiccio quantitativo di cocaina importata, della peculiare intensi escludendo poi che, a fronte di tali elementi, non poteva costituire fattore decis incensuratezza del’imputato.
Il ricorrente non si confronta con l’esauriente apparato argomentativo della impugnata, con cui erano analiticamente illustrati i fattori negativi, che non co ricdnoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro t ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024