Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19345 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME FILOLOGO (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
‘2a
1.Lì Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con il in epigrafe era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 1, D aggravato dall’art. 80 DPR 309/1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al di circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merit giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indica cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Se del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In sintesi, al fine di ritenere o escluder attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi in 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconos beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Se del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Va altresì rimarcato che costituisc consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato ric delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal g l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rif 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, d luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminu sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 d Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di app concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della oggettiva gravi concernente l’importazione di un ingente quantitativo dal Perù, sintomatica collegamento con organizzazioni criminali estere, della pericolosità attinente alla i mercato del massiccio quantitativo di cocaina importata, della peculiare intensi escludendo poi che, a fronte di tali elementi, non poteva costituire fattore decis incensuratezza del’imputato.
Il ricorrente non si confronta con l’esauriente apparato argomentativo della impugnata, con cui erano analiticamente illustrati i fattori negativi, che non co ricdnoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro t ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024