Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40728 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40728 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 dicembre 2022 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il Gip del Tribunale di Latina in data 31.1.2022 aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed Euro 4000 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3000,00 di multa.
Il fatto oggetto del procedimento é il seguente:
in data 31.8.2021 in Aprilia, seguendo due soggetti di nazionalità albanese, gli operanti individuavano una coltivazione di marijuana; in particolare una volta entrati in un capannone vedevano uno dei due (COGNOME giudicato separatamente) intento a sistemare dei vasi ed il secondo, ovvero l’odierno imputato, nell’atto di staccare alcune foglie.
La coltivazione era organizzata mediante condizionatori ed impianto di irrigazione e le stanze presentavano le pareti foderate di materiale rifrangente. Le piante erano 541 e dalla consulenza tecnica disposta si accertava che si trattava di marijuana con principiò attivo pari a mg. 1.227.425,80 per n. 49,097 dosi singole medie estraibili. Il COGNOME ammetteva il fatto precisando di coltivare da due mesi la marijuana per conto di terzi, costretto dal bisogno di provvedere alle spese mediche per il padre e che il COGNOME aveva un ruolo di mero collaboratore.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132 e 133 cod.pen. in relazione alla dosimetria della pena ed ai vizi della motivazione sul punto.
Si censura la sentenza impugnata per non aver determinato il trattamento sanzionatorio alla stregua del minimo edittale sulla base di una motivazione apodittica ed affetta da vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod.pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ed il vizio di motivazione sul punto.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, 2 cod.pen. per aver mancato di applicare la pena sostitutiva della conversione della pena pecuniaria con sospensione della
pena come chiesto all’udienza anche alla luce della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo é manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha motivato in modo congruo in ordine alla commisurazione della pena, tenendo presente i criteri di cui all’art. 133 cod.pen.
e gli elementi soggettivi del giudizio specificando che il fatto é connotato da obiettivi elementi di gravità stante le caratteristiche dell’attività non occasionale e realizzata con professionalità.
2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo.
La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione rinviene nella sentenza impugnata adeguata motivazione, in quanto, pur essendosi valorizzato, ai fini del riconoscimento, il buon comportamento processuale e la giovane età del ricorrente, si è del pari evidenziato come ciò non elida del tutto i profili di spiccata gravità del reato su cui il primo giudice aveva fondato il diniego. Peraltro, sul tema, questa Corte ha anche stabilito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217).
Ebbene, nella specie, la sentenza ha con motivazione logica esplicitato che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione si giustifica in ragione della durata della condotta criminosa, dell’ampiezza della coltivazione e dell’organizzazione dell’azione.
3. Il terzo motivo di ricorso é inammissibile.
Ed invero, a prescindere dalle questioni agitate da parte ricorrente, dirimente é il rilievo che la pena sostitutiva richiesta é prevista ino ad un anno di reclusione e che pertanto non poteva applicarsi nel caso di specie onde la mancata pronuncia sul punto va ritenuta quale diniego implicito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6.7.2023