Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZHOU QIUMING CUI 0441681 nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Considerato che la Corte di merito ha offerto idonea motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta della difesa, rimarcando la gravità del fatto.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli NOME elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritien prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Considerato che è destituita di fondamento l’osservazione difensiva secondo la quale il giudice non avrebbe dovuto avvalersi, ai fini della esclusione del beneficio, dei medesimi elementi di valutazione posti a sostegno della determinazione della pena in concreto irrogata (cfr. Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002, COGNOME D., Rv. 222351-01: «In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen., in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità»; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, COGNOME e NOME, Rv. 258011: «Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalit dell’imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità»; Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, Rv. 264378: «Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza ch comporti lesione del principio del “ne bis in idem”»].
Vista infine la memoria difensiva depositata telematicamente innanzi a questa Corte, nella quale si rappresenta che l’imputato ha inteso intraprendere un percorso terapeutico per risolvere la dipendenza da sostanze stupefacenti, prendendo contatti con il SerD territorialmente competente al fine di richiedere la presa in carico e la elaborazione di un programma personalizzato, come da allegata prenotazione.
Considerato che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito. Considerato che la memoria prospetta situazioni che non afferiscono ai
capi o ai punti della decisione impugnata enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), (Sez. 6, n. 73 del 21 settembre 2011, dep. 4 gennaio 2012, Aguì, rv. 251780), risultando per questo inammissibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore nte”