Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 31/05/1996
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce -per la prima
volta- la nullità del giudizio di appello per l’incompatibilità a giudicare nel merito in sede di appello da parte del giudice che ha deliberato
de libertate
(nell’ambito medesimo processo), è manifestamente infondato in diritto, giacché, da un lato,
l’eventuale incompatibilità non incide sulla capacità del giudice (art. 178, comma
1, lett. a, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, COGNOME Rv.
282136 – 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 – 01), dall’altro, la decisione incidentale del Collegio giudicante in materia
de libertate
(nella fattispecie, sul
quomodo della misura), non produce alcuna espressione di
pregiudizio sulla decisione di merito (Sez. 1, n. 35208 del 15/06/2007, Condello,
Rv. 237627 – 01).;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il rigetto della
richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente misura della pena non è consentito in sede di legittimità ed è
manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che la Corte d’appello a pag. 14 della sentenza impugnata ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste sulla base del comportamento tenuto dall’imputato successivamente alla confessione resa all’ispettore COGNOME in quanto l’imputato ha cercato di difendersi incolpando ingiustamente un affine e si è reso irreperibile per diversi mesi, durante i quali ha tentato la fuga in Germania;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.