Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14616 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminati i ricorsi proposto dal difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 28.5.2024 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Foggia in data 17.10.2023 che, all’esito di un giudizio abbreviato, aveva condannato la COGNOME RAGIONE_SOCIALE alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa per i reati di detenzione e porto illegale di arma da guerra, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, nonché COGNOME e la COGNOME alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa per i reati di porto illegale di arma da guerra, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni;
Evidenziato che il ricorso della COGNOME deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza dell’imputata, mentre il ricorso presentato nell’interesse congiunto di COGNOME e della COGNOME lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva;
Ritenuto, quanto alla doglianza prospettata dalla COGNOME, che la Corte d’Appello, ribadendo la congruità su questo specifico punto della decisione di primo grado nella parte in cui aveva motivato il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. con il richiamo alla condotta dell’imputata e comunque all’assenza di altri elementi positivi, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Rv. 270986 01);
Ritenuto, quanto alle doglianze prospettate nell’interesse di NOME e della sua compagna COGNOME NOME, che la motivazione della sentenza impugnata in ordine all’applicazione della recidiva sia del tutto adeguata, avendo i giudici di secondo grado inquadrato il contesto entro cui sono maturati i fatti e il movente che li ha originati (recupero e custodia di un’arma da guerra con matricola abrasa, da utilizzare per vendicare l’omicidio di uno zio di NOME) per inferirne che i nuovi reati, posti in relazione con i precedenti degli imputati e, in particolare, con la condanna di COGNOME per il reato di associazione mafiosa, fossero espressione di
una accentuata pericolosità sociale in quanto sintomo di contiguità con ambienti della criminalità organizzata;
Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto si limitano a riproporre pedissequamente
questioni già disattese senza prospettare elementi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025