Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Dire di No?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sull’entità della pena. Tuttavia, il potere del giudice in questa materia non è illimitato, ma neanche vincolato a una rigida elencazione di fattori. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito, ribadendo la sua ampia discrezionalità. Il caso analizzato riguarda due ricorsi presentati contro una sentenza della Corte d’Appello, entrambi dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari, hanno proposto ricorso per Cassazione. Il primo ricorrente lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore. Il secondo, invece, contestava la correttezza della motivazione relativa alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: l’ampia discrezionalità del giudice di merito sia nella valutazione delle attenuanti generiche sia nella quantificazione della pena. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dai ricorrenti non evidenziavano vizi logici o violazioni di legge tali da giustificare un annullamento della sentenza impugnata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni sulla discrezionalità del giudice sulle attenuanti generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione fornita riguardo al primo motivo di ricorso. La Corte chiarisce che, per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato, sia esso dedotto dalla difesa o ricavabile dagli atti.
È sufficiente, infatti, che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione. Una volta che il giudice ha esposto un ragionamento logico e privo di vizi evidenti per giustificare il diniego, tutti gli altri elementi di segno contrario si considerano implicitamente superati e disattesi. Questo orientamento, supportato da numerose sentenze precedenti, mira a preservare l’autonomia valutativa del giudice che ha gestito il processo e ha avuto un contatto diretto con le prove e le parti.
La Graduazione della Pena
Anche per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena, la Corte ribadisce un principio simile. La graduazione della sanzione, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adempiuto al suo onere motivazionale, facendo un congruo riferimento agli elementi considerati decisivi per quantificare la pena.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un importante baluardo del nostro sistema processuale: il ruolo centrale e la discrezionalità del giudice di merito. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Difficoltà del Ricorso in Cassazione: Impugnare una decisione sul diniego delle attenuanti generiche o sulla quantificazione della pena è estremamente difficile. Il ricorso avrà successo solo se si riesce a dimostrare un’evidente illogicità nella motivazione o una palese violazione di legge, non una semplice diversa valutazione degli elementi.
2. Importanza della Difesa nel Merito: La battaglia per il riconoscimento delle attenuanti e per una pena mite si gioca quasi interamente nei gradi di merito (primo grado e appello). È in quelle sedi che la difesa deve presentare e argomentare con forza tutti gli elementi a favore del proprio assistito, cercando di convincere il giudice della loro decisività.
3. Stabilità delle Decisioni: L’orientamento della Cassazione garantisce stabilità alle decisioni di merito, evitando che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
È obbligatorio per un giudice considerare tutti gli elementi favorevoli all’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, anche se ciò significa superare o non menzionare altri elementi favorevoli dedotti dalle parti.
La determinazione della pena da parte del giudice di merito è facilmente contestabile in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può essere contestata solo se la motivazione è palesemente illogica o viola i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato?
L’ordinanza stabilisce che in caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, osservato che l’unico motivo del ricorso di COGNOME che COGNOME la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato i presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 d sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego d concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suf che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimane disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 2 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Se 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ritenuto che il motivo oggetto del ricorso dello COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME correttezza della motivazione posta a base della determinazione del trattamen sanzioNOMErio, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidat della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aume ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per f la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5,novembre 2024.