Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice tra Recidiva e Personalità dell’Imputato
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti del potere del giudice nel quantificare la riduzione di pena, specialmente quando l’imputato ha precedenti penali. Il caso analizzato riguarda una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in cui la difesa lamentava una motivazione insufficiente sulla mancata applicazione delle attenuanti nella loro massima estensione.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti
Il ricorrente era stato condannato per la detenzione illecita di 72 grammi di cocaina e 29 grammi di hashish. La Corte d’Appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, non aveva applicato la massima riduzione di pena possibile, pari a un terzo. L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse carente e illogica, limitandosi a generiche doglianze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa generiche, assertive e basate su mere doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità. I giudici hanno confermato che la decisione della Corte d’Appello era basata su una motivazione completa, logica e priva di vizi.
Il Ruolo delle Attenuanti Generiche nella Pena
Il punto centrale della decisione riguarda il potere discrezionale del giudice. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione non obbliga il giudice a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole addotto dall’imputato. È sufficiente che il giudice motivi la sua scelta facendo riferimento a elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, come in questo caso “la personalità del prevenuto, su cui gravano numerosi precedenti”.
Il giudice deve considerare il trattamento sanzionatorio nel suo complesso, assicurando che sia congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, come previsto dall’art. 27 della Costituzione. Non sussiste, quindi, un diritto dell’imputato a ottenere la massima riduzione possibile solo perché le attenuanti sono state riconosciute.
La Compatibilità tra Attenuanti Generiche e Recidiva
Un altro aspetto rilevante chiarito dalla Corte è l’assenza di contraddizione tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva. I due istituti operano su piani autonomi e indipendenti. La valutazione dei precedenti penali ai fini della recidiva è un giudizio distinto da quello relativo alle circostanze che possono mitigare la pena. Pertanto, un giudice può legittimamente riconoscere le attenuanti, ma al tempo stesso tener conto dei precedenti per modulare l’entità della riduzione di pena.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello non illogica e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. La decisione di non ridurre la pena nella misura massima di un terzo è stata giustificata in modo adeguato, facendo riferimento alla personalità dell’imputato e ai suoi numerosi precedenti penali. Questo è sufficiente a rendere la statuizione conforme alla legge. Inoltre, anche l’aumento di pena per la continuazione del reato (relativo alla detenzione di hashish) è stato considerato legittimo, poiché, trattandosi di un aumento di esigua entità (tre mesi), non necessitava di una motivazione specifica e dettagliata, escludendo così ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 del codice penale.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la vasta discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nell’applicazione delle attenuanti generiche. La presenza di precedenti penali, pur non impedendo il riconoscimento delle attenuanti, può legittimamente influenzare l’entità della riduzione della pena. La decisione sottolinea che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve limitarsi a censurare vizi di legittimità, come la manifesta illogicità della motivazione, che in questo caso non è stata riscontrata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il giudice è obbligato a concedere la massima riduzione di pena se riconosce le attenuanti generiche?
No, il giudice non è obbligato. La concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione (un terzo) è una scelta discrezionale. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi sfavorevoli preponderanti, come i precedenti penali dell’imputato, per giustificare una riduzione inferiore.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è incompatibile con la presenza di precedenti penali (recidiva)?
No, non vi è alcuna contraddizione. La valorizzazione dei precedenti penali per il riconoscimento della recidiva è compatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché i giudizi sui due istituti sono autonomi e indipendenti.
L’aumento di pena per il reato continuato richiede sempre una motivazione dettagliata?
No. Secondo la Corte, quando il giudice applica aumenti di pena di esigua entità per i reati satellite nel contesto del reato continuato, non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata per ciascun aumento, essendo escluso in questi casi un abuso del potere discrezionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45538 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 23/02/1984
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME Claudio; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla detenzione illecita di 72 grammi lordi di cocaina e 29 grammi lordi di hashish) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l’insussistenza dei dedotti vizi;
Ritenuto che, infatti, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha escluso di potere ridurre la pena, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche giudicate prevalenti rispetto alla recidiva, nella misura massima di un terzo; ciò in ragione “della personalità del prevenuto, su cui gravano numerosi precedenti”, giudicando congrua la pena complessivamente irrogata. Statuizione insindacabile in sede di legittimità, atteso che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (da ultimo, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217 – 01);
Rilevato, altresì, che non vi è alcuna contraddizione tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva atteso che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell’imputato /ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018 01). Infine, incensurabile risulta l’aumento operato per la continuazione – in
727.-r-
ordine all’illecita detenzione dell’hashish nella misura di tre mesi di reclusione; in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è infatti tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui come nel caso di specie – aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2024