Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33301 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33301 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a CERIGNOLA il 14/06/1996 COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a CERIGNOLA il 01/09/1997 COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a CERIGNOLA il 30/10/1968 COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a CERIGNOLA il 26/06/1974 NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a CERIGNOLA il 03/09/1976 NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a CERIGNOLA il 11/04/1996
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo )24: OltC (1 2 .}C.CLITZR GLYPH 9 1′)”· n t ALttIA otg- 3 Lt.0 ga.hu.Q..;b)tk 15-4 ” n -e-ut-Qet , ‘ GLYPH 3r .u.tA co).x.ocia.:(.0ALALfs GLYPH tu ‘ 7 n .) t . g . GLYPH 94 I (1.0( GLYPH c CV X’ o Airt. GLYPH ( ( Lo rz udito il di nsore Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 14 settembre 2021 il GIP del Tribunale di Novara in rito abbreviato – ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME Vincenzo, COGNOME NOME e COGNOME NOME per i reati loro ascritti in concorso (detenzione di più armi con matricola abrasa, ricettazione delle medesime armi e di 2 autovetture, detenzione di due apparecchi jammer idonei ad interferire nelle radiocomunicazioni), oggetto di constatazione in data 12 marzo 2021.
1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 19 settembre 2023 ha assolto tutti gli imputati dalla contestazione di cui al capo n.4 (art.617 bis cod.pen.) perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato le pene nel modo che segue:
NOME NOME anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
NOME anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
Specchio NOMEcon la recidiva) anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.533,00 di multa;
NOMEcon la recidiva) anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1533,00 di multa;
COGNOME NOME anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; COGNOME NOME anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti atti di ricorso, nelle forme di legge.
2.1 NOME deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La motivazione non avrebbe indicato i criteri che hanno determinato il diniego. La motivazione sarebbe affidata a mere clausole di stile.
2.2 NOME Salvatore deduce assenza e illogicità della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena. In particolare si contesta, a fronte della incensuratezza, il diniego delle attenuanti atipiche e si evidenzia che sulla richiesta di pena sospesa non vi è motivazione alcuna.
2.3 Specchio NOME deduce vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sia sul punto della applicazione della recidiva che su quello negazione delle circostanze attenuanti generiche. Vi sarebbe mancata indicazion dei criteri che hanno determinato l’esito sanzionatorio.
2.4 NOME deduce vizio di motivazione in punto di diniego dell circostanze attenuanti generiche. Si evidenzia che la Corte avrebbe operato mero rinvio ai contenuti della decisione di primo grado, senza una reale valutazi delle doglianze.
2.5 Scarano NOME deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione i punto di diniego della pena sospesa e diniego delle circostanze attenua generiche. La motivazione si fonda su una apodittica attribuzione di gravità al oggetto del processo, in ragione della ravvisata ‘preparazione di una rapina contesta simile conclusione e si evidenzia la sommarietà e genericità de argomentazioni contenute in sentenza. E’ stata depositata memoria difensiva co cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
2.6 COGNOME NOME deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione i
riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Non vi sarebbe alcuna motivazione sul punto, nonostante il contributo fornito afferma – dall’imputato alla ricostruzione dei fatti (si allega decisione GIP N che menziona la condotta collaborativa a fini di attenuazione del regime cautelar Analoga deduzione di assenza o comunque illogicità della motivazione viene articolata in punto di diniego della sospensione condizionale della pena. Vi evidenziato che gli indicatori utilizzati dalla Corte di Appello per sosten particolare gravità del fatto sono fallaci.
I ricorsi proposti da COGNOME NOME e NOME sono infondati; que proposti da Bruno Giuseppe, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Matteo sono inammissibili, per le ragioni che seguono.
3.1 In premessa va ribadito che in sede di legittimità la verifica circa la con della motivazione posta a sostegno del diniego delle circostanze attenuan generiche (aspetto comune a molti ricorrenti) muove da una considerazione in diritto, che è bene rievocare. Va ricordato, sul punto, che le circostanze atte atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9 rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria
dove sussistano – in positivo – elementi del fatto o della personalità, tali da necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione legge.
L’applicazione della norma necessita – pertanto – di un substrato cognitivo e di adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l’esistenza di un gener potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della san dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o d personalità risultante dagli atti del giudizio e tale da comportare una necess riduzione della sanzione (tra le molte, v. Sez. III n. 24128 del 18.03.202 281590).
Da qui, stante l’ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la n di ancorare l’applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disval del fatto-reato dall’altro, è derivato il filone interpretativo che individ categorie generali descritte nell’art. 133 cod.pen. il principale ‘serbatoio’ di ipotesi e punti da valutare, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valuta del giudicante. Gli aspetti della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «ca a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essen cui ancorare anche la particolare valutazione postulata dall’art. 62 bis cod.pen
Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisura della pena nell’ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenua generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente es utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 28.10.1997, rv 209841).
Vi è pertanto, in caso di diniego, adeguata motivazione e legittimo esercizio potere discrezionale spettante al giudice del merito, con insindacabilità valutazione operata, lì dove venga apprezzato in concreto un aspetto del fatt della personalità tale da rappresentare un ostacolo alla mitigazione della sanzi né risultino trascurati altri aspetti portati alla attenzione del giudice.
Operata detta premessa possono esaminarsi le singole posizioni.
3.2 NOME. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni per cui, pu escludendo la recidiva, non poteva quantificarsi la pena in modo più tenue. richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazione di una statuizione che ri congruamente argomentata.
3.3 NOME COGNOME Il ricorso è infondato.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche vi è motivazione specif nella decisione di secondo grado. La valutazione operata dalla Corte di Appello fonda su dati obiettivi e di certo pertinenti, tali da determinare – in un complessivo sul fatto e sulla personalità – la recessività del mero dato incensuratezza. Si tratta, infatti, di una spedizione organizzata di più person immediata disponibilità di più armi con matricola abrasa e strumenti che denotan elevata professionalità e progettualità criminale.
Pur in assenza di motivazione espressa, quanto al diniego della sospensio condizionale, va ritenuto che le argomentazioni espresse sul punto delle attenua generiche siano tali da sorreggere anche il diniego di tale beneficio, in ragio giudizio negativo sulla personalità, incompatibile con la prognosi sottesa sospensione condizionale.
3.4 Specchio NOME. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni (consistenza numero dei precedenti/ gravità e caratteristiche del fatto commesso) per cui n poteva essere esclusa la recidiva f né potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazio statuizioni che risultano congruamente argomentate.
3.5 NOME Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni (presenza d precedenti e gravità del fatto) per cui non potevano essere concesse le circost attenuanti generiche o comunque modificato in melius il trattamento sanzionatorio. La richiesta difensiva mira, pertanto ad una rivalutazion statuizioni che risultano congruamente argomentate.
3.6 COGNOME Matteo. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di secondo grado ha puntualmente indicato le ragioni per cui no potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche o comunque modificato in melius il trattamento sanzionatorio, così come ha diffusamente argomentato circa il diniego della sospensione condizionale. La richiesta difens mira, pertanto ad una rivalutazione di statuizioni che risultano congruame argomentate.
3.7 COGNOME NOME. Il ricorso è infondato.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche vi è motivazione specifi nella decisione di secondo grado. La valutazione operata dalla Corte di Appello
un fonda su dati obiettivi e di certo pertinenti, tali da determinare – in
giudizio complessivo sul fatto e sulla personalità – la recessività degli aspetti p
(giovane età e parziali ammissioni, come precisato dal ricorrente).
Si tratta, come si è detto, di una spedizione organizzata di più persone, immediata disponibilità di più armi con matricola abrasa e strumenti che denotan
elevata professionalità e progettualità criminale. Non vi è, pertanto, alcun pr di critica accoglibile, per quanto si è precisato in premessa, sia in riferimen
entità della pena che in riferimento alla sospensione condizionale, stant congrua motivazione espressa su entrambi gli aspetti.
Al rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME e NOME Salvatore consegue la condanna a pagamento delle spese processuali.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei restanti ricorsi consegue di dirit condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi de art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e di NOME Salvatore che condanna al pagament delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONF.