Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21268 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 25/10/1980
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la qual Tribunale cittadino aveva ritenuto AMABILE Giovanni penalmente responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 , ha rideterminato la pe individuandola in anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ridotta per i abbreviato nella misura indicata.
In particolare, quel giudice ha rigettato l’appello, con il quale la difesa invocato il riconoscimento delle generiche, oltre al minimo della pena e Acebenefic della sospensione condizionale di essa, ritenendo le prime non concedibili, p valutati gli elementi allegati a difesa (atteggiamento collaborativo, per a l’AMABILE consegnato spontaneamente ai verbalizzanti la droga; unicità del precedente penale; modalità esecutive .elementari; modico quantitativo di droga caduta in sequestro; mancato rinvenimento di strumenti atti al confezionamento), valorizzando di contro la circostanza che l’ammissione dei fatti era avvenuta a fro della prova aliunde acquisita (l’NOME era stato trovato in flagrante possesso di una parte della droga in sequestro all’esito di perquisizione personale e, a seguit quella domiciliare, anche del restante quantitativo), l’ammissione degli addebit tale contesto, valendo semmai quale espressione di un intento non ostruzionistico; ma anche il fatto che, oltre alla vita anteatta, dal casellario era emersa q postuma, egli avendo continuato a delinquere anche successivamente ai fatti per i quali si procede. Tuttavia, quel giudice ha ritenuto che il trattamento individuat primo giudice fosse eccessivo, sebbene fissato al di sotto della media editta individuando la pena base in anni due di reclusione che ha giustificato alla stre della diversità delle sostanze rinvenute, indicativa dell’inserimento in un ci illecito non minimale, dovendosi ritenere un collegamento con fornitori diversi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferiment diniego delle generiche: la Corte territoriale, secondo la prospettazione difens avrebbe omesso di indicare i motivi per i quali ha ritenuto di non partire dal mi ul ) edittale t contestaatb il criterio della diversità delle tipologie delle sostanze ch giustificherebbe un divario tanto sproporzionato rispetto al minimo edittale di m sei di reclusione, considerate altresì le modalità dell’azione, lo spaccio essendo s condotto in strada, senza particolari accorgimenti o l’ausilio di un compl considerati il modico quantitativo rinvenuto e il mancato reperimento strumentazione atta al confezionamento. Sotto altro profilo, il deducente dissentito rispetto all’affermazione secondo la quale il contributo collaborativo era stato rilevante, per essere stata aliunde raggiunta la prova degli addebiti,
osservando di contro che era stato proprio l’NOME a consegnare spontaneamente le dosi che recava con sé e a riferire degli altri quantitativi detenuti presso la abitazione, egli vantando solo un precedente punito con pena pecuniaria, trovandosi alla sua prima esperienza delinquenziale. Infine, ha rilevato una discrasia dispositivo e motivazione, nel primo avendo il giudice ritenuto le circost attenuanti generiche.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del rico
Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo, sebbene debba procedersi all correzione del dispositivo nel senso che si va a esporre. 2. Quanto alla dosimetria della pena, genericamente contestata dalla difesa, occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giu richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133, cod. pen., di irr pena in misura ,media o prossima al minimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356 – 01; Sez.2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464 – 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197 – 01). Media edittale, per calcolare la qual peraltro, non va dimezzato il massimo previsto per il reato, ma diviso per due il numero mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, aggiungendo il risultato così ottenut al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01). Fuori da questo caso, anche l’uso di espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pureipesh il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, è sufficiente ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’ cod. pen., per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in or quantum della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 – 01; Sez. 5, n. 9141 del 29/08/1991, COGNOME, Rv. 188590 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, va tenuto conto della pena edittale prevista per il reato di cui all’a comma 5, d.P.R. n. 309/1990, al momento della commissione del fatto (dicembre 2017), compresa nella forbice da mesi sei ad anni quattro di reclusione, il diniego delle generi essendo stato giustificato in maniera per nulla arbitraria, a fronte di una richiesta formula presupposti inerenti al comportamento processuale, giudicato dalla Corte territoria minusvalente, per essere la prova degli addebiti evidente, la difesa non essendosi neppure confrontata con l’ulteriore osservazione riguardante le ricadute nel reato, per fatti anche g La motivazione approntata dai giudici territoriali è pertanto congrua, soprattutto ov consideri la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprim
una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato anch l’opzione per il rito abbreviato, dimentica che ad essa fa da pendant la riduzione della pena) ,1, 27″ 12. rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell’ambito di un giudizio di u co, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limi far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena al gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010 248737 – 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 – 01; Sez. 2, n. 9299 de 07/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275640 – 01).
Quanto, poi, all’ultimo rilievo, la discrasia denunciata è evidente frutto di un materiale del giudice. Infatti, il richiamo alle generiche, contenuto nel dispositivo, va riferimento alla pena concretamente individuata, tale da far escludere la concessione d beneficio, come spiegato nella parte motiva della sentenza censurata. Sul punto, va ricorda che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola d prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudic non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimen delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n.3969 del 25/09/2018, 2019, B., Rv. 275690 – 01). In tal caso, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex ar cod. proc. pen., ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, dispone diversamente, l’annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv 284331 – 01; Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 283516 – 01).
Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processual, dovendosi disporre, ai sensi dell’art. 619, cod. proc pen., la correzione del dispositivo della se impugnata, con eliminazione delle parole “ritenute le circostanze attenuanti generiche mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di appello, median eliminazione delle parole “ritenute le circostanze attenuanti generiche”. Manda alla cancell per gli adempimenti e per le annotazioni di rito.
Deciso il 28 maggio 2025
La Consigliera est.
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