Attenuanti generiche: la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più significativi nel processo di individualizzazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine in materia: l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel decidere non solo se concederle, ma anche in quale misura. Analizziamo questa importante decisione per comprendere i limiti entro cui può essere contestata la graduazione della pena.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato in sede di legittimità riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ovvero nella misura di un terzo. Il ricorrente, in sostanza, non contestava la concessione delle attenuanti in sé, ma la loro quantificazione, ritenuta non sufficientemente benevola.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Con questa decisione, i giudici hanno confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia, sebbene sintetica, è densa di significato e ribadisce con forza i confini del sindacato di legittimità sulla commisurazione della pena.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice sulle attenuanti generiche
Il cuore della motivazione risiede nel principio della discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha chiarito che la graduazione della pena, inclusa la misura degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice che valuta il caso concreto. Questo potere deve essere esercitato in aderenza ai principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Un punto cruciale sottolineato dalla Corte è che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella misura massima non impone al giudice un onere di motivazione ‘rafforzata’. Non è tenuto, cioè, a considerare e confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli addotti dall’imputato. È invece sufficiente che il giudice consideri il trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo e adeguato alle esigenze di individualizzazione della pena, in ossequio al principio costituzionale sancito dall’art. 27 della Costituzione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente operato in tal senso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale per la difesa in ambito penale. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Ampio potere discrezionale: I giudici di primo e secondo grado godono di un’ampia discrezionalità nel quantificare la pena. Contestare in Cassazione la sola misura di un’attenuante, senza evidenziare una manifesta illogicità o una violazione di legge nella motivazione complessiva sulla pena, è una strategia con scarse probabilità di successo.
2. Focus sulla congruità complessiva: La difesa deve argomentare non tanto sulla mancata applicazione di un beneficio nella sua massima estensione, quanto sull’incongruità e sproporzione del trattamento sanzionatorio nel suo insieme rispetto ai fatti e alla personalità dell’imputato.
3. Inammissibilità del ricorso: Un ricorso basato esclusivamente su questo tipo di censura rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna a spese aggiuntive per l’imputato. È essenziale che il ricorso per cassazione si fondi su vizi di legittimità e non su una riconsiderazione del merito della decisione.
È obbligatorio per il giudice concedere le attenuanti generiche nella massima estensione possibile?
No. La graduazione della pena e, di conseguenza, la misura delle attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che la esercita in base ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Se il giudice non concede la massima riduzione per le attenuanti generiche, deve spiegare perché ha scartato ogni elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice disattenda specificamente tutti gli elementi favorevoli. È sufficiente che valuti il trattamento sanzionatorio nel suo complesso e lo ritenga congruo e adeguato alla personalità dell’imputato e alla gravità del reato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione si basa solo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione?
Come dimostra l’ordinanza, un simile ricorso è considerato manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44406 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44406 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARTIPILO NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Partipilo Michele;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle concesse circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost., come è avvenuto nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.