Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15859 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di NOME COGNOME NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse dell’imputato COGNOME, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congr riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 12 e 13);
considerato che il ricorso del coimputato COGNOME, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto la Corte territoriale ha ampiamente giustificato l’esercizio della discrezionalità di merito attribuita dalla legge;
che, invero, la graduazione della pena, sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si vedano, in particolare, pagg. 14 e 15);
che, in relazione alle attenuanti generiche, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati, da tale valutazione, gl eventuali elementi positivi rilevabili agli atti ovvero dedotti dalla parte interessa come avvenuto nella specie (si veda pag. 12);
che, quanto alla recidiva, i giudici hanno ampiamente esplicitato le ragioni del riconoscimento della circostanza aggravante contestata, facendo corretta applicazione dei principi della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la recidiva deve essere intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto (si veda pag. 13);
che, dunque, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281860; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 279905; Sez. 2, n.
23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede;
che, in particolare, per quanto riguarda il motivo di ricorso proposto da COGNOME, si deve ribadire che “ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come “dies a quo” non già la data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto” (Sez.2, n. 32785 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281860);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.