Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gq atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
-udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo i
‘udito il difensore i
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 ottobre 2019, il Tribunale di Vicenza condannava NOME COGNOME alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, per i reati ascrittigli.
Con sentenza del 25 giugno 2020, la Corte di appello di Venezia, adita dall’imputato, confermava la sentenza di primo grado.
Su ricorso di NOME COGNOME, la Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 23344-22 del 24 marzo 2022, annullava, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, la citata sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 25 giugno 2020.
Con sentenza del 16 marzo 2023, la Corte di appello di Venezia, in esito al giudizio di rinvio, escludeva la recidiva; riconosceva le circ:ostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravarti; rideterminava la pena in due anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed euro 773,00 di multa.
La difesa dell’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La difesa afferma che la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in esito al giudizio di rinvio è contraddittoria, perché, da un lato, ha riconosciuto l’insussistenza della recidiva ma, dall’altro, ha ritenuto impossibile concedere la maggiore estensione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, pur giudicate prevalenti sulle contestate aggravanti.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nell’attribuire rilevanza, ai fini della determinazione della pena, ai precedenti penali dell’imputato.
Ad avviso della difesa, se già nel precedente giudizio le attenuanti generiche erano state riconosciute equivalenti alla contestata recidiva, allora non potrebbe non concedersi la massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, in linea con l’assenza della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di recidiva facoltativa, che è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che egli affermi, sia che escluda la sussistenza della stessa; dovendosi peraltro ritenere che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la conAVV_NOTAIOa costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782-01).
È stato precisato, inoltre, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficient motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01).
È stato chiarito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli deAVV_NOTAIOi dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzioNOMErio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217-01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di appello di Venezia, in esito al giudizio di rinvio, ha escluso la recidiva contestata a NOME COGNOME e nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla legge per la personalizzazione del trattamento sanzioNOMErio, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., ha affermato che le circostanze attenuanti generiche dovevano riconoscersi in misura prevalente sulle aggravanti contestate, ma non nella massima estensione, perché i precedenti penali dovevano essere tenuti comunque in considerazione nella determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Non si ravvisano le violazioni di legge deAVV_NOTAIOe dal ricorrente, perché la motivazione resa dalla Corte di appello di Venezia espone con chiarezza un ragionamento convincente, ponendo in luce considerazioni congrue e idonee a giustificare la decisione aAVV_NOTAIOata.
La sentenza reca argomenti muniti di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell’esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito e pervenendo alla decisione aAVV_NOTAIOata in esito a un discorso specifico e dettagliato.
Il provvedimento impugNOME, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso pe cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle questioni già adeguatamente trattate dal giudice del merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024.