Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SERRAMAZZONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME. GLYPH dAY.
tu -dita:Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo ‘cs el.Wriace.
udito il difensork
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte d’appello d Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena in data 4 aprile 2012, con quale, in esito a giudizio abbreviato, è stata affermata la responsa ilità pe NOME COGNOME COGNOME il reato di violazione delle prescrizioni dell sorvegl speciale.
Ricorre per cassazione l’imputato, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e viz motivazione in punto di omessa valutazione delle argomentazioni difensive tes alla valorizzazione del tempo trascorso tra l’adozione del íbrovvedimen impositivo della misura di prevenzione e la nuova sottoposizione.
Poiché la ripresa dell’efficacia della misura, interrotta per la carcera non può avvenire se non in forza di una nuova valutazione di pericolosità, Corte di appello avrebbe dovuto considerare tale circostanza li fine di dosimetria della pena “meno penalizzante” e concedere il beneficio del circostanze attenuanti generiche.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 99 pen. e il correlato vizio di illogicità della motivazione in punto di ritenuta r
In spregio ai principi giurisprudenziali, richiamati nel ricorso Giudi appello avrebbe trascurato di considerare che la recidiva è Stata rite nonostante l’occasionalità della ricaduta nel crimine e la distanza temporal le precedenti condanne (risalenti agli anni 2003 e 2005) e quello oggetto presente giudizio, commesso nel 2012.
2.3. In data 22 maggio 2025 la difesa ha depositato conclusicni scritte, le quali ha ribadito la richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto l declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONDIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La censura contenuta nel primo motivo, che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per a-specifici à e perc
tratta di doglianza già prospettata al Giudice di appello e da q adeguatamente vagliata e superata.
La sentenza impugnata (p. 2) ha, invero, escluso il GLYPH eneficio delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta dei numerosi e gravi precedent cui l’imputato è gravato, non mancando di porre l’accento sull’assenza elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di valutazione.
Con tale argomentazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazi dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo estendere le possibilità di adeguamento della pena in sen$o favorevo all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che affettivam incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinq dello stesso, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elemen segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De NOME, Rv. 281590).
Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rient nell’ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergare in m sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effe del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Str Rv. 248737).
3. Analoghe considerazioni valgono per la ritenuta recidiva.
Com’è noto, in tema di contestazione della recidiva, il giudiCe è tenut verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivi° s riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avutd riguardo natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qua grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatt livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ri e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della persdnalità de e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro fo dell’esistenza di precedenti penali (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/202, dep. 2 Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dap. 2017, COGNOME, Rv. 270419; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME, Rv. 256713).
nclinazione al one del reato Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Giudice di motivazione sintetica, ma adeguata – ha dato contezza del rapport appello – con esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ed ha ve ificato pregresse condotte criminosa erano indicative di una perdurante delitto, che ha influito quale fattore criminogeno per la commiss
sub iudice, così implicitamente escludendo – a dispetto della enfatizzata distanz temporale – che l’imputato fosse ricaduto nell’illecito occasionalmente e, evidenziandone l’ingravescente pericolosità.
Si tratta di motivazione che resiste alle censure reiterative e co valutative del ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese procesuali e – p profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sen 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammendà nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tre euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pabamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellà Cassa de ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore