Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17325 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 06/11/1997
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che è manifestamente infondato il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si
deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione al capo 1) e capo 2), anche se relazione all’art. 546, stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli element
di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connes motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non posso
essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella pa in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullit
sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l’inosservanza dell’art. 192 cod. p pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027);
che non vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorren
come error in iudicando in iure,
ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che ta disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione
della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett.
stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui determini una invalidità;
rilevato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessari che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ril dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.