Attenuanti Generiche: la Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo di determinazione della pena, affidato alla discrezionalità del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 38707/2024, torna su questo tema cruciale, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito e ribadendo principi consolidati. Il caso riguarda il ricorso di due imputati contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato loro questo beneficio, ritenendo la motivazione manifestamente illogica.
I Fatti del Processo
Due persone, condannate in secondo grado dalla Corte d’Appello di Ancona, presentavano ricorso per cassazione. Il fulcro della loro doglianza era la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale aveva motivato la sua decisione in modo palesemente illogico, non valorizzando elementi che, a loro avviso, avrebbero giustificato una riduzione di pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che la valutazione compiuta dai giudici d’appello fosse errata e ingiusta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè non stabilisce se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello procedurale, affermando che le censure mosse dai ricorrenti non potevano essere esaminate in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse coerente, logica e sufficiente a giustificare sia la pena inflitta sia il diniego delle attenuanti. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Valutazione delle Attenuanti Generiche
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Cassazione ha richiamato due principi fondamentali:
1. Il giudizio sulla congruità della pena non è un terzo grado di merito: La Corte ha ribadito che il giudizio di cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti. Una censura che mira a ottenere una diversa quantificazione della pena è inammissibile, a meno che la decisione del giudice di merito non sia frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione, ponendo l’accento sulla personalità negativa degli imputati e sulla gravità del reato commesso.
2. La sufficienza di un solo elemento per negare le attenuanti: Il punto più significativo della decisione riguarda i criteri di valutazione delle attenuanti generiche. Richiamando un precedente orientamento, la Corte ha specificato che il giudice, per concedere o negare questo beneficio, non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). È sufficiente che il giudice individui un elemento che ritiene prevalente sugli altri e fondi su di esso la sua decisione. Pertanto, anche un solo fattore, come la personalità del colpevole o le modalità di esecuzione del reato, può essere ritenuto sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un principio chiave del nostro sistema penale: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è un’espressione tipica della discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità non è infinita, ma è limitata dall’obbligo di motivazione. Tuttavia, il controllo che la Corte di Cassazione può esercitare su questa motivazione è circoscritto alla sua logicità e coerenza, senza poter entrare nel merito delle scelte effettuate. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso in Cassazione fondato sulla mera speranza di una valutazione più favorevole, in assenza di vizi logici evidenti nella sentenza impugnata, ha scarse probabilità di successo e rischia di essere dichiarato inammissibile con le conseguenti condanne economiche.
Può il giudice negare le attenuanti generiche basandosi su un solo elemento negativo?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il giudice di merito può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente. Di conseguenza, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato può risultare sufficiente per determinare il diniego del beneficio.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. È inammissibile una censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena. Il ricorso è possibile solo se la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38707 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da NOME e NOME Georgianatql-110
Rilevato che i ricorrenti si dolgono della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la manifesta illogicità della motivazione della sentenza sul punto.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti in sentenza da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità degli imputati e la gravità del fatto;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uop valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente i richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritien prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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