Attenuanti Generiche: La Parola alla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Si tratta di circostanze che, pur non essendo specificamente previste dalla legge, possono portare a una riduzione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 35980/2024) torna a fare chiarezza sui limiti del potere del giudice e sulla sindacabilità delle sue decisioni in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti fondamentali per comprendere come e perché un giudice possa negare tali benefici, anche a fronte di elementi potenzialmente favorevoli all’imputato.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza. In particolare, il ricorrente contestava due punti principali: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e lo scostamento della pena inflitta dal minimo previsto dalla legge. A suo dire, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato tutti gli elementi a suo favore, motivando in modo insufficiente la decisione di non applicare una riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Con questa decisione, i giudici hanno confermato l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione sulla concessione delle attenuanti rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato respinto, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha rigettato le censure del ricorrente. Vediamo i principi chiave ribaditi dalla Corte:
1. La Motivazione “per relationem” è Sufficiente
La Corte ha specificato che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sulla semplice assenza di elementi positivi di rilievo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva implicitamente ma adeguatamente motivato il diniego facendo riferimento alla gravità del fatto, alle sue modalità e all’entità del danno causato alla persona offesa. Questa valutazione, secondo la Cassazione, supera e assorbe ogni altra considerazione.
2. Insindacabilità della Graduazione della Pena
La Cassazione ha inoltre ribadito che la determinazione della pena, il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, e gli eventuali aumenti per la continuazione del reato sono attività tipiche del giudizio di merito. Queste valutazioni sfuggono al sindacato di legittimità, a meno che non siano supportate da una motivazione manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente. Poiché nel caso in esame la motivazione era presente e sufficiente, non vi era spazio per un intervento della Suprema Corte.
3. Spese della Parte Civile
Un ultimo, ma interessante, punto toccato dall’ordinanza riguarda la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile. La Corte ha respinto tale richiesta, spiegando che l’oggetto del ricorso era esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Poiché la determinazione della pena non investe direttamente l’azione civile o gli interessi civili, la parte civile non ha titolo per controdedurre su questo specifico punto e, di conseguenza, non ha diritto al rimborso delle spese.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: la valutazione del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena gode di un’ampia discrezionalità. Per contestare efficacemente tale decisione in Cassazione, non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli; è necessario dimostrare un vizio logico grave e manifesto nella motivazione della sentenza. Questa pronuncia ricorda agli operatori del diritto che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica delle decisioni dei giudici di merito.
Il giudice deve motivare analiticamente il diniego delle attenuanti generiche, esaminando ogni elemento a favore dell’imputato?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, poiché tale valutazione assorbe e supera tutti gli altri aspetti.
La decisione sulla quantità della pena può essere contestata davanti alla Corte di Cassazione?
No, di regola non può essere contestata. La graduazione della pena è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica, arbitraria o del tutto carente.
Alla parte civile spettano le spese legali se il ricorso dell’imputato riguarda solo la pena?
No. La Corte ha stabilito che se il ricorso verte unicamente sul trattamento sanzionatorio, la parte civile non può controvertere, poiché tale statuizione non investe l’azione civile e gli interessi civili. Di conseguenza, non ha diritto alla liquidazione delle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTAGNOLE DELLE LANZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria inviata dalla parte civile; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e allo scostamento dal minimo edittale della pena inflitta all’imputato, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativ ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, 10 sul diniego implicito delle circostanze richiamate alla luce della gravità e delle modalità del fatto nonché dell’entità del danno cagionato alla p.o.);
che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, nonché le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda pag. 10) e non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
ritenuto, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile, che esse non spettino, alla luce del fatto che sull’unico tema sollevato nel ricorso introduttivo (trattamento sanzionatorio) la parte civile non può controvertere, giacché la relativa statuizione non investe l’azione civile e gl interessi civili (Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023 Comito Rv. 285664 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi, in data 1 giugno 2024