Attenuanti Generiche: la Valutazione Discrezionale del Giudice secondo la Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri che il giudice deve seguire nel concedere o negare questo beneficio, chiarendo i limiti del suo potere di valutazione. Il caso riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato per furto aggravato, al quale sia in primo grado che in appello era stato negato il trattamento di favore. Analizziamo la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Furto Aggravato
Un uomo, condannato dal Tribunale di Milano per il reato di furto aggravato, vedeva confermata la sua condanna anche dalla Corte d’Appello di Milano. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una valutazione negativa basata su indici di natura personale e fattuale che, a suo dire, non erano sufficienti a giustificare il diniego del beneficio.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, che riconosce un’ampia discrezionalità al giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti.
Le Motivazioni sulle Attenuanti Generiche
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto le argomentazioni della difesa. La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era adeguata e corretta. I giudici di secondo grado avevano infatti giustificato la loro decisione facendo riferimento a specifici indici di natura personale e fattuale che deponevano contro la concessione del beneficio.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un importante principio di diritto: quando un giudice nega la concessione delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali. Al contrario, il giudice può legittimamente limitarsi a fare riferimento agli elementi che ritiene decisivi o, comunque, più rilevanti per la sua decisione. Questo orientamento, supportato da precedenti sentenze, mira a evitare motivazioni sovrabbondanti e a concentrare l’attenzione del giudice sugli aspetti cruciali del caso.
Le Conclusioni: i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
Questa pronuncia conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un esercizio di potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata. La decisione deve sempre essere supportata da una motivazione che, sebbene sintetica, deve essere logica, coerente e basata su elementi concreti emersi nel processo. L’importante è che il percorso argomentativo del giudice sia chiaro e comprensibile, permettendo di capire perché alcuni elementi sono stati considerati prevalenti su altri. Per gli avvocati, ciò significa che, nel richiedere le attenuanti, è fondamentale evidenziare elementi di particolare spessore e rilevanza, capaci di influenzare in modo decisivo la valutazione del giudice.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve giustificare la sua decisione su ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. Può limitarsi a motivare la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per il caso.
Quali elementi può considerare un giudice per negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può basare la sua decisione su indici di natura personale e fattuale. La valutazione complessiva mira a determinare se l’imputato sia meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite, al di là delle circostanze attenuanti specificamente previste dalla legge.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di furto aggravato;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta inosservanza erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 3-4). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quan nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 de 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.