Attenuanti generiche: quando la discrezionalità del giudice non è sindacabile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui la decisione del giudice di merito su questo punto può essere contestata. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la graduazione della pena, inclusa la misura delle attenuanti, è una prerogativa del giudice che ha valutato i fatti, e il suo giudizio non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato in primo e secondo grado per il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma si doleva del trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, il suo unico motivo di ricorso si concentrava sul fatto che i giudici di merito, pur avendo concesso le attenuanti generiche, non le avessero applicate nella loro massima estensione possibile, determinando così una pena a suo dire eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato: la valutazione delle circostanze del reato e la conseguente determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso che si limita a lamentare la quantificazione delle attenuanti generiche senza individuare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione della sentenza, risulta essere generico e, pertanto, non può essere accolto dalla Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente gestito il processo.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ha sottolineato che il giudice di merito ha esercitato la sua discrezionalità in modo corretto, in aderenza ai principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. La sentenza impugnata aveva fornito una motivazione congrua e logica per giustificare una riduzione di pena inferiore al massimo possibile. Nello specifico, i giudici avevano fatto riferimento a elementi concreti quali la “negativa personalità dell’imputato” e i suoi “numerosi precedenti penali”. Questi fattori, secondo la Corte, giustificano pienamente la decisione di non applicare le attenuanti nella loro massima estensione. L’onere argomentativo del giudice è stato quindi ritenuto adeguatamente assolto, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la battaglia per ottenere il massimo beneficio dalle attenuanti generiche si gioca interamente nei gradi di merito del giudizio. Per sperare in un esito favorevole in Cassazione, non è sufficiente lamentarsi della pena, ma è necessario dimostrare che la motivazione del giudice sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su una errata applicazione della legge. La decisione rafforza il principio della discrezionalità del giudice nella personalizzazione della pena, un potere che deve essere esercitato con equilibrio e supportato da una motivazione solida, soprattutto quando si bilanciano le esigenze punitive con le circostanze favorevoli all’imputato.
È possibile ricorrere in Cassazione lamentando che le attenuanti generiche non siano state applicate nella massima misura possibile?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un simile motivo di ricorso è generico e inammissibile. La valutazione e la graduazione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e congrua.
Su quali basi il giudice può decidere di non concedere le attenuanti generiche nella massima estensione?
Il giudice può basare la sua decisione su elementi concreti relativi al caso, come la personalità negativa dell’imputato e i suoi precedenti penali. Come chiarito nella pronuncia, questi fattori possono giustificare una riduzione della pena inferiore al massimo previsto dalla concessione delle attenuanti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26397 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 4 pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorre denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, i particolare, che i giudici di merito non abbiano concesso le circostanze attenuan generiche nella loro massima estensione, è generico e non consentito in sede d legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previst per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enun negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudi adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi (negativa personalità dell’imputato e numerosi precedenti penali) in base ai quali la pena virtù della concessione delle suddette attenuanti – veniva ridotta in misura infer al massimo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell ammende.
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Il Presidente n Così deci o il 13 giugno 2024 Il conigliere estensore