Attenuanti Generiche: Quando la Discrezionalità del Giudice è Insindacabile
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto, al di là delle circostanze attenuanti tipiche previste dalla legge. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa discrezionalità e le condizioni per contestarla.
Il Caso in Esame: Il Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. L’imputato lamentava due principali violazioni: in primo luogo, una motivazione illogica e insufficiente nel negare il beneficio; in secondo luogo, una violazione di legge per non aver adeguatamente valutato una prova considerata decisiva, ovvero la sua confessione.
La Decisione della Cassazione e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito e consolidando principi importanti in materia. Vediamo nel dettaglio i punti chiave della decisione.
La Valutazione degli Elementi Favorevoli e Sfavorevoli
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione sulla gravità della condotta e sulla personalità negativa dell’imputato, una motivazione ritenuta logica e immune da censure in sede di legittimità.
Il Ruolo della Confessione
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata valutazione della confessione come elemento decisivo, è stato respinto. La Cassazione ha sottolineato che la confessione non costituisce necessariamente un elemento favorevole che impone la concessione del beneficio. La sua valenza deve essere ponderata nel contesto generale, tenendo conto di altri fattori come la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato. Il ricorso, su questo punto, è stato giudicato ‘indeducibile’ perché non si confrontava con la puntuale motivazione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La valutazione delle circostanze di fatto, come la personalità dell’imputato o la gravità della condotta, rientra nella piena ed esclusiva competenza del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Corte di Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione. Se la motivazione del giudice di merito è esente da vizi logici evidenti, come nel caso esaminato, essa diventa insindacabile. Pertanto, la scelta di valorizzare alcuni elementi (modalità della condotta, personalità) a discapito di altri (la confessione) è espressione del potere discrezionale del giudice, che non può essere messo in discussione in sede di legittimità semplicemente proponendo una lettura alternativa degli atti processuali.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale. Per contestare un diniego in Cassazione, non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di un elemento a proprio favore, come una confessione. È necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, la decisione resta sovrana. Questa pronuncia conferma che la valutazione complessiva della personalità dell’imputato e della gravità del reato prevale su singoli elementi che, presi isolatamente, potrebbero apparire favorevoli.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
La confessione dell’imputato garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche?
No. L’ordinanza chiarisce che la confessione del ricorrente non costituisce necessariamente un elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio. La sua valutazione è rimessa al giudice di merito, che la pondera insieme ad altri elementi come la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la motivazione con cui un giudice ha negato le attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. È possibile contestarla solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria. Non è consentito, in sede di legittimità, proporre una diversa valutazione dei fatti o degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26064 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte motiva il diniego delle attenuanti generiche con riferimento alle modalità della condotta e della negativa personalità dell’imputato), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e mancata valutazione di una prova decisiva è indeducibile in quanto non si confronta con la puntuale motivazione della Corte di appello espressa a pag. 3 in ordine alla gravità dei fatti e della negativa personalità dell’imputato non costituendo necessariamente la confessione del ricorrente un elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
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