Attenuanti Generiche: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
L’applicazione della pena nel processo penale è un’operazione complessa, che richiede al giudice di bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Un ruolo cruciale è svolto dalle cosiddette attenuanti generiche, circostanze che possono portare a una significativa riduzione della sanzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui la decisione del giudice su questo punto può essere contestata. Con l’ordinanza n. 14149/2024, la Suprema Corte ha infatti chiarito che la valutazione sulla prevalenza delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Bancarotta
La vicenda trae origine dalla condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva pronunciata dal Tribunale di Monza e confermata dalla Corte d’Appello di Milano a carico di un imprenditore. Quest’ultimo, ritenendo la pena eccessiva, ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito al trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, un giudizio che avrebbe comportato una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna definitiva dell’imputato e l’obbligo per quest’ultimo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, senza nemmeno entrare nel merito della questione specifica della bilanciabilità delle circostanze nel caso concreto.
Le Motivazioni: la Discrezionalità sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena, così come il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non è assoluto, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha verificato che la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo onere argomentativo. La sentenza impugnata, infatti, aveva esaminato e confutato specificamente gli elementi che, secondo la difesa, avrebbero dovuto giustificare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. La motivazione è stata quindi ritenuta congrua, logica e sufficiente. Il ricorso, di contro, non si confrontava con questo orientamento e mirava, in sostanza, a ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti, compito che esula dalle sue funzioni. La Suprema Corte, infatti, è giudice di legittimità, non di merito: il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riconsiderare le prove.
Conclusioni: L’Importanza della Motivazione della Sentenza
L’ordinanza in commento ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: un ricorso per cassazione non può limitarsi a lamentare una pena ritenuta troppo severa. Per avere successo, è necessario individuare un vizio specifico nella sentenza impugnata, che può consistere in un errore di diritto o in un difetto di motivazione palese, illogico o contraddittorio. La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è molto ampia; tuttavia, essa trova un limite invalicabile nell’obbligo di motivazione. Una sentenza che spiega in modo chiaro e coerente perché ha scelto una determinata pena e perché non ha concesso le attenuanti nella misura richiesta dalla difesa è una sentenza solida e difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’imputato contestava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, ma questa valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso specifico aveva fornito una motivazione adeguata e logica per la sua decisione.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dai giudici di primo e secondo grado?
No, la Corte di Cassazione, in linea di principio, non può riesaminare i fatti e modificare la pena a suo piacimento. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la sentenza sia motivata in modo logico e non contraddittorio. Può annullare la decisione sulla pena solo se rileva un vizio di legge o un difetto grave di motivazione.
Cosa significa che la valutazione delle circostanze attenuanti rientra nella ‘discrezionalità del giudice di merito’?
Significa che spetta al giudice che ha analizzato le prove (Tribunale e Corte d’Appello) decidere se concedere le attenuanti, se considerarle equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti, e come questo influisca sulla pena finale. Questa scelta è legittima purché sia giustificata con una motivazione basata sui principi degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14149 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 9 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Monza per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui agli artt. 216, 223 R.D. n. 267/1942;
letta la memoria pervenuta in data 15 gennaio 2024, del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con la quale nel richiamare i motivi di ricorso si è insistito nell’accoglimento dello stesso.
-Considerato che l’unico motivo di ricorso con il quale si denunzia vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché non si confronta la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la penai base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata laddove sono singolarmente confutati gli elementi di fatto che nell’assunto difensivo giustificherebbero un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente