Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14588 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14588 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME *NOME*CODICE_FISCALE) nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 14.6.2024 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 12.9.2023, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, g posto in continuazione in primo grado con altro reato analogo, oggetto di precedente sentenza irrevocabile di condanna del ricorrente;
Rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata negata la concessione, in relazione al reato sub iudice, delle circostanze attenuanti generiche, che invece erano state riconosciute all’imputato in occasione della condanna per il primo reato della medesima tipologia (violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno);
Considerato, a tal proposito, che: 1) la motivazione del diniego delle attenuanti generiche non è manifestamente illogica, avendo la Corte d’Appello operato un congruo riferimento al fatto che la buona condotta dell’imputato successiva al reato (pur valorizzata in funzione della rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso favorevole a COGNOME) non supera il dato negativo della sua spiccata pericolosità sociale, desumibile dai precedenti e dalla contestuale commissione di una rapina in occasione di quella specifica violazione della misura di prevenzione; 2) è ben possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche solo per uno o alcuni dei reati posti in continuazione (Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, Rv. 268888 – 01; Sez. 3, n. 34782 del 22/6/2011, Rv. 250862 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549 – 02);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025