Attenuanti Generiche: la Discrezionalità del Giudice Prevale sulla Buona Condotta
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi di personalizzazione della pena nel nostro ordinamento. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice in materia, anche in contesti complessi come quello del reato in continuazione. La pronuncia chiarisce che la pericolosità sociale dell’imputato può giustificare il diniego del beneficio, anche a fronte di una successiva buona condotta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La Corte d’Appello di Milano, pur riducendo la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Monza, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche per questo specifico reato.
Il ricorrente lamentava l’illogicità di tale decisione, sottolineando una contraddizione: le attenuanti gli erano state invece riconosciute in una precedente condanna per un reato analogo, posto in continuazione con quello attuale. In sostanza, si chiedeva perché, a parità di tipologia di reato, il trattamento sanzionatorio dovesse essere diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno stabilito che la decisione della Corte d’Appello non era affatto illogica, ma anzi fondata su principi giuridici consolidati.
I giudici di legittimità hanno evidenziato due punti cruciali:
1. La valutazione del giudice di merito si era correttamente basata sulla “spiccata pericolosità sociale” dell’imputato, desunta non solo dai suoi precedenti penali, ma anche dal fatto che la violazione della sorveglianza speciale era avvenuta in concomitanza con la commissione di una rapina.
2. È pacifico in giurisprudenza che, in caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, il giudice possa concedere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi e non per altri, operando una valutazione autonoma per ogni singola condotta.
Le motivazioni sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire la natura ampiamente discrezionale della valutazione sulle attenuanti generiche. Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi elencati dall’art. 133 del codice penale, ma può fondare la sua decisione anche su un solo elemento che ritenga prevalente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello ha considerato il dato negativo della pericolosità sociale come preponderante rispetto a quello positivo della buona condotta successiva al reato. Quest’ultima, pur essendo stata valorizzata per rimodulare il trattamento sanzionatorio, non è stata ritenuta sufficiente a superare la gravità del quadro personologico e criminale dell’imputato. La motivazione del diniego, pertanto, è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica, rendendo il ricorso infondato.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, ma il risultato di un giudizio bilanciato e discrezionale del giudice. La pericolosità sociale, dimostrata dai precedenti e dalle modalità concrete del reato, può costituire un ostacolo insormontabile per ottenere il beneficio, anche se l’imputato ha tenuto una buona condotta dopo i fatti. Inoltre, viene riaffermata l’autonomia di ogni episodio criminale all’interno del reato in continuazione, permettendo al giudice di calibrare la risposta sanzionatoria in modo differenziato per ciascuna violazione.
È possibile negare le attenuanti generiche per un reato anche se sono state concesse per un altro reato simile posto in continuazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che è ben possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche solo per uno o alcuni dei reati posti in continuazione, in quanto il giudice valuta ogni condotta in modo autonomo.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basare la sua decisione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale che ritenga prevalente. Nel caso specifico, la spiccata pericolosità sociale dell’imputato è stata considerata sufficiente per negare il beneficio.
La buona condotta dell’imputato dopo il reato obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche?
No, la buona condotta successiva al reato è un elemento che il giudice può valorizzare, ma non è sufficiente a superare elementi negativi di particolare gravità, come l’elevata pericolosità sociale desumibile dai precedenti e dalle modalità della condotta illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14588 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14588 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE nato a MILANO il 17/06/1974
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 14.6.2024 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 12.9.2023, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, g posto in continuazione in primo grado con altro reato analogo, oggetto di precedente sentenza irrevocabile di condanna del ricorrente;
Rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata negata la concessione, in relazione al reato sub iudice, delle circostanze attenuanti generiche, che invece erano state riconosciute all’imputato in occasione della condanna per il primo reato della medesima tipologia (violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno);
Considerato, a tal proposito, che: 1) la motivazione del diniego delle attenuanti generiche non è manifestamente illogica, avendo la Corte d’Appello operato un congruo riferimento al fatto che la buona condotta dell’imputato successiva al reato (pur valorizzata in funzione della rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso favorevole a Fusano) non supera il dato negativo della sua spiccata pericolosità sociale, desumibile dai precedenti e dalla contestuale commissione di una rapina in occasione di quella specifica violazione della misura di prevenzione; 2) è ben possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche solo per uno o alcuni dei reati posti in continuazione (Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, Rv. 268888 – 01; Sez. 3, n. 34782 del 22/6/2011, Rv. 250862 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549 – 02);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025