Attenuanti Generiche: La Guida alla Decisione del Giudice secondo la Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che guidano la valutazione del giudice, specialmente in caso di diniego. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire quali elementi possono essere decisivi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il proprio diniego, non considerando elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello era pienamente legittima e coerente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nel principio che regola l’obbligo di motivazione del giudice nel negare le attenuanti generiche. La Cassazione ha chiarito che il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti processuali.
È invece sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per giustificare la decisione. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano evidenziato la presenza di ‘condotte allarmanti in un quadro di sopraffazione e violenza’. Questo singolo fattore negativo è stato ritenuto così rilevante da superare e rendere irrilevanti eventuali altri elementi positivi. In altre parole, la gravità della condotta è stata considerata un ostacolo insormontabile alla concessione del beneficio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un punto cruciale per la prassi forense: il potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche è molto ampio. La decisione ci insegna che, per ottenere il riconoscimento di tali circostanze, non basta elencare elementi positivi (come l’incensuratezza o il buon comportamento processuale) se questi sono controbilanciati da aspetti negativi di particolare gravità legati alla condotta criminale. La motivazione del diniego può essere sintetica, purché ancorata a elementi concreti e decisivi che dimostrino la non meritevolezza del beneficio da parte dell’imputato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per giustificare il diniego, senza la necessità di esaminare analiticamente ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole.
Quale tipo di condotta è stata considerata sufficiente per negare le attenuanti in questo caso?
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione basata su ‘condotte allarmanti in un quadro di sopraffazione e violenza’, considerandole un elemento decisivo e ostativo alla concessione del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 4, ove si evidenziano le condotte allarmanti in un quadro di sopraffazione e violenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
Il CÒstliere estensore
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Il PresidRnte