Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Tuttavia, quando un imputato si vede negare tale beneficio, il ricorso contro questa decisione deve rispettare requisiti di specificità ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i contorni di questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso ritenuto troppo generico e ribadendo la validità di una motivazione sintetica da parte del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e prosciogliendo l’imputato da un’altra accusa, aveva confermato la condanna per i reati principali. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la genericità del motivo di ricorso e la sufficienza della motivazione fornita dal giudice d’appello.
Il Ricorso Generico e la Violazione Procedurale
Il primo punto su cui la Corte si è soffermata è la natura del ricorso. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato era “generico” e “privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale”. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, l’imputato non ha indicato quali specifici elementi fossero stati trascurati o mal interpretati dalla Corte di Appello, limitandosi a una lamentela generale. Questo ha impedito alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato, ovvero di verificare la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata.
Il Principio sulla Motivazione del Diniego delle Attenuanti
La Corte ha inoltre colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione e confuti analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione. Una volta che il giudice ha esposto un nucleo argomentativo logico e coerente, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi da tale valutazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla manifesta infondatezza del ricorso. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza della Corte di Appello presentasse una motivazione “esente da evidenti illogicità”. A fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente avrebbe dovuto articolare una critica puntuale, indicando gli specifici passaggi illogici o le omissioni decisive. In assenza di ciò, il ricorso si trasforma in una richiesta di rivalutazione del merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre importanti spunti pratici. In primo luogo, sottolinea l’onere per la difesa di redigere ricorsi dettagliati e specifici, soprattutto quando si contesta una valutazione discrezionale del giudice come quella sulle attenuanti generiche. Non basta lamentare il diniego, ma occorre costruire un’argomentazione che smonti pezzo per pezzo la logica della decisione impugnata. In secondo luogo, l’ordinanza conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito in questa materia, il cui operato è censurabile solo in caso di vizi logici macroscopici e palesi. Una motivazione sintetica, ma incentrata sugli elementi chiave, è sufficiente a rendere la decisione legittima e inattaccabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non indicava in modo specifico gli elementi a sostegno della censura, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, impedendo alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve giustificare la sua decisione su ogni singolo elemento?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, poiché tale valutazione supera e assorbe implicitamente tutti gli altri.
Qual è stata la conseguenza economica per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13 aprile 2023 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino lo ha prosciolto dal capo a) e ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali di cui agli artt. 337,339,582 e 585 cod. pen.
-Ritenuto che il primo e unico motivo- con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett, c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Presidente