Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 17/04/1969
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorre
lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costi del delitto di truffa sul piano oggettivo e soggettivo, è manifestamente info
perché si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedott appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (pagina 4 e 5 della sent
impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto appare in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argoment
avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazi
con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di c all’art. 62 comma 4 e delle circostanze attenuanti generiche è, al
manifestamente infondato in presenza di una motivazione puntuale ed esente da evidenti illogicità (pag. 5 della sentenza impugnata).
Quanto alla prima diminuente, la Corte territoriale ha fondato il diniego s circostanza che il pregiudizio economico derivato alla persona offesa (euro 300,0 non poteva considerarsi particolarmente esiguo; si tratta di un accertame rimesso al giudice di merito che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, no censurabile in sede di legittimità.
Quanto alle attenuanti generiche, il collegio di secondo grado ha argomentat richiamando i precedenti penali dell’imputato per delitto contro il patrimon l’intensità del dolo e così fornendo congrua motivazione, anche considerato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudic merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti di cui all’ bis cod. pen., prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavo dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rifer quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tu altri da tale valutazione.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025r –
NOME