Attenuanti Generiche: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui limiti di tale discrezionalità e sull’insindacabilità della decisione del giudice di merito, a condizione che sia sorretta da una motivazione logica e coerente. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per ricettazione ed estorsione aggravate, dove l’imputato lamentava, tra le altre cose, proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato in appello per concorso in ricettazione ed estorsione aggravata, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi principali.
1. Violazione di norme processuali: L’imputato sosteneva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un coimputato durante le indagini preliminari, acquisite senza il suo consenso.
2. Vizio di motivazione: Contestava la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa e a lui più favorevole.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il diniego delle attenuanti, ritenendolo ingiustificato.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità e rigetto del ricorso.
L’Analisi della Corte e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato i primi due motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e inammissibili. Sul primo punto, ha evidenziato come la difesa non si fosse specificamente opposta all’acquisizione delle dichiarazioni contestate durante l’udienza, rendendo la doglianza tardiva e infondata. Sul secondo, ha ribadito un principio cardine del proprio ruolo: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può, quindi, rivalutare le prove e sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
Il fulcro della pronuncia risiede nel terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, la cui motivazione è stata giudicata congrua e non illogica. Questo ci permette di approfondire i criteri che guidano questa delicata valutazione.
La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il giudice di merito, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, esercita un potere ampiamente discrezionale. Tale decisione, tuttavia, non può essere arbitraria, ma deve fondarsi sugli elementi indicati dall’articolo 133 del codice penale, che includono:
* La gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato.
* L’intensità del dolo o il grado della colpa.
* I motivi a delinquere e il carattere del reo.
* I precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato.
* La condotta contemporanea o susseguente al reato.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti sottolineando la gravità della condotta delittuosa, la presenza di un grave precedente a carico del ricorrente e la sua accentuata proclività a delinquere. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione sufficiente a giustificare il diniego, rendendo la decisione insindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi sui seguenti punti chiave:
* Primo motivo: Manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di acquisizione probatoria, in assenza di una specifica opposizione difensiva.
* Secondo motivo: Inammissibile, in quanto mirava a una rivalutazione del merito e a una rilettura delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è stato inoltre giudicato aspecifico, poiché non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
* Terzo motivo: Manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti generiche è stata considerata logica, non contraddittoria e fondata su elementi concreti (gravità dei fatti, precedenti, proclività a delinquere), rendendo la decisione incensurabile.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema penale: il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto che spetta al giudice di merito. Tale valutazione diventa insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione è immune da vizi logici o contraddizioni e tiene adeguatamente conto degli elementi previsti dall’art. 133 c.p. per personalizzare la sanzione. La decisione, pertanto, non richiede un’analisi dettagliata di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, ma è sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti preponderanti ai fini della decisione, sia essa di concessione o di diniego.
Quando è legittimo il diniego delle attenuanti generiche?
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice del merito fornisce una motivazione congrua e non illogica, basata su elementi concreti previsti dall’art. 133 c.p., come la gravità della condotta, la presenza di precedenti penali e l’accentuata proclività a delinquere dell’imputato.
È possibile utilizzare in un processo le dichiarazioni di un coimputato rese nelle indagini preliminari?
Sì, a determinate condizioni. Secondo la decisione in esame, la loro acquisizione è stata ritenuta legittima in quanto non vi è stata una specifica opposizione da parte del difensore nel corso dell’udienza, in linea con la consolidata giurisprudenza.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 24/05/1988
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si censura la violazione di leggi processuali sanzionate a pena di inutilizzabilità, per avere i giudici di appello posto a base dell’affermazione di responsabilità per i reati di concorso in ricettazione ed estorsione aggravata ascritti all’odierno ricorrente, le dichiarazioni rese da un coimputato durante la fase delle indagini preliminari, acquisite ai sensi dell’art. 513 cod. proc pen., in mancanza del consenso e delle condizioni di cui all’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. – risulta manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285689 – 01; Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 262942 – 01), sottolineando l’assenza di una specifica opposizione alla suddetta acquisizione da parte del difensore nel corso dell’udienza (si veda pag. 5 della impugnata sentenza);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati ascritti all’odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poichè, oltre che teso a prospettare una rivalutazione delle risultanze processuali per giungere ad un’alternativa ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sollecitando così un giudizio estraneo al sindacato di legittimità, risulta anche aspecifico, perché non connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e non illogiche argomentazioni poste a base della motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7)che ha valorizzato diverse fonti dichiarative e l’inverosimiglianza dell’assunto difensivo;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione posta dalla Corte territoriale a base del diniego (si veda pag. 7, ove si è sottolineata la gravità della condotta delittuosa, la presenza di un grave precedente a carico del ricorrente e la sua accentuata proclività a delinquere), dovendosi ribadire che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , COGNOME, Rv. 271269 – 01);
che, nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato, quali
elementi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti, le complessive circostanze di realizzazione del fatto e la personalità del ricorrente, anche in
considerazione della recente condanna irrevocabile da lui riportata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.