Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il 04/04/1956
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Pasquale;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art.
648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove sono indicate le ragioni per le quali si è ritenuto
sussistente l’elemento soggettivo del reato, considerata l’assenza di una valida giustificazione circa la provenienza dei beni oggetto di reato);
considerato, inoltre, che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione,
la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione
della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (c pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere est. Così deciso in Roma, 18/03/2025
DEPOSITATA GLYPH Il Presidente