Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? L’Analisi della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 43353/2024, chiarisce i criteri che il giudice di merito deve seguire nel motivare il diniego di tali circostanze, consolidando un importante principio giurisprudenziale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato nella sua giurisprudenza: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in esame e confuti singolarmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa o emergenti dagli atti.
È invece sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, la semplice constatazione dell’assenza di elementi positivi di rilievo. Tale valutazione, se logicamente argomentata, assorbe e supera ogni altro potenziale fattore favorevole. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il fulcro della decisione risiede nel principio di economia processuale e nella natura stessa della valutazione sulle attenuanti generiche. La Cassazione ha sottolineato che il giudice non è tenuto a redigere una sorta di “bilancio contabile” tra elementi pro e contro l’imputato. Al contrario, il suo compito è individuare gli aspetti più significativi che orientano la sua decisione.
Se emergono elementi negativi di particolare gravità (come la personalità dell’imputato, la gravità del fatto, i precedenti penali) o se, semplicemente, non si riscontrano elementi positivi meritevoli di considerazione (come un comportamento processuale collaborativo o un sincero pentimento), il giudice può legittimamente negare le attenuanti. La sua motivazione sarà considerata adeguata se si concentra su questi aspetti decisivi, implicitamente ritenendo non rilevanti tutti gli altri elementi che potrebbero apparire favorevoli.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche è ampia, ma deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e coerente. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario dimostrare perché tali elementi siano così rilevanti da superare eventuali profili negativi e da giustificare una mitigazione della pena. La decisione del giudice, focalizzata sugli aspetti ritenuti preponderanti, è insindacabile in sede di legittimità se non presenta vizi logici o contraddizioni manifeste. Il principio stabilisce che la prevalenza di fattori negativi o l’assenza di fattori positivi di rilievo è una base motivazionale sufficiente per il diniego.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione basandosi sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sulla mancanza di elementi positivi, poiché tale valutazione supera e assorbe tutti gli altri aspetti.
Cosa si intende per ‘vizio di motivazione’ in relazione alle attenuanti generiche?
Si intende un difetto nel ragionamento del giudice, che può essere illogico, contraddittorio o insufficiente. Tuttavia, la semplice mancata analisi di ogni singolo elemento favorevole non costituisce, di per sé, un vizio di motivazione se la decisione è fondata su elementi negativi prevalenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43353 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, peraltro p esaminati nel caso di specie, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data a ottobre 2024
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