Attenuanti Generiche: Come e Perché un Giudice Può Negarle
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6509/2024) offre un importante chiarimento sui limiti e le modalità di esercizio di tale potere. Analizzando un caso di sostituzione di persona, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: per negare il trattamento di favore, il giudice può basarsi su una motivazione sintetica ma focalizzata sugli elementi decisivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto dedotto dalle parti.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) emessa dal Tribunale di Brescia e confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Un vizio di motivazione e violazione di legge riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Un analogo vizio riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. La decisione è netta e si articola su due binari distinti, uno processuale e uno di merito, che meritano un’analisi approfondita.
Il Primo Motivo di Ricorso: Inammissibilità per Genericità
Il primo motivo, relativo alla responsabilità per il reato, è stato ritenuto inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, è stato giudicato del tutto generico. In secondo luogo, e in modo decisivo, la questione non era stata sollevata nell’atto di appello precedente. Questo conferma un principio cardine del nostro ordinamento: non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state oggetto di discussione nei gradi di merito precedenti.
Il Secondo Motivo di Ricorso: La Motivazione sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del secondo motivo. La Corte ha stabilito che la doglianza era manifestamente infondata. La Corte d’Appello, infatti, aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti, facendo riferimento a specifici indici di natura personale e fattuale che giustificavano la scelta di non concedere il trattamento di favore.
Le Motivazioni
La Cassazione ha colto l’occasione per richiamare la propria giurisprudenza consolidata in materia di attenuanti generiche. Il principio chiave è che il giudice, nel decidere se concederle o meno, gode di un’ampia discrezionalità. Quando decide di negarle, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli che emergono dagli atti o che sono stati indicati dalla difesa.
È sufficiente, invece, che il giudice motivi la sua scelta facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi e rilevanti per formare il proprio convincimento. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato fattori personali e fattuali che, a suo giudizio, impedivano l’accesso al beneficio. Questa interpretazione, secondo la Cassazione, è corretta e allineata con precedenti pronunce (come le sentenze n. 28535/2014 e n. 34364/2010).
In sostanza, la motivazione può essere anche sintetica, purché logica e incentrata sugli aspetti cruciali che hanno guidato la decisione del giudice nel valutare la personalità del reo e la gravità del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un importante principio processuale e sostanziale. Dal punto di vista pratico, insegna che un ricorso basato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ha poche possibilità di successo se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione, anche concisa, che si fondi su elementi concreti. Non basta elencare circostanze potenzialmente favorevoli all’imputato; è necessario dimostrare che la motivazione del giudice è illogica, contraddittoria o inesistente.
La decisione finale, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e fondati, evitando di contestare in modo generico valutazioni che rientrano pienamente nella discrezionalità del giudice di merito.
Perché il ricorso sulla responsabilità penale è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e, soprattutto, perché la questione della responsabilità non era stata specificamente contestata nell’atto di appello precedente.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice, quando nega le attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli che ritiene decisivi per la sua decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN BONIFACIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia di condanna per il reato d sostituzione di persona;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi violazione di legge quanto alla riconosciuta responsabilità per il reato ex art. 494 cod.pen indeducibile, oltre che perché del tutto generico, anche perché il tema della responsabilità n risulta coltivato nell’atto di appello;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizi motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.