Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i criteri che guidano questa decisione e i limiti del ricorso contro un eventuale diniego. Il caso analizzato riguarda un uomo condannato per rapina che si è visto negare il riconoscimento di tali circostanze a causa dei suoi precedenti e del contesto di illegalità in cui versava.
Il Caso: Condanna per Rapina e Ricorso in Cassazione
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di rapina (art. 628 c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Errata valutazione delle prove: L’imputato contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove a suo favore.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si doleva del fatto che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente e illogica, sia sulla responsabilità penale sia sul trattamento sanzionatorio.
Limiti del Ricorso e Ruolo della Cassazione
La Corte Suprema ha immediatamente chiarito la propria funzione. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il compito della Corte è quello di effettuare un “sindacato di legittimità”, ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Non è possibile, quindi, chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella già effettuata, a meno che non si dimostri un palese “travisamento della prova”, cioè un errore macroscopico nella lettura di un atto processuale.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, poiché mirava a ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio sulla base di due elementi precisi:
* La pluralità di precedenti penali a carico dell’imputato.
* Il contesto di illecita permanenza sul territorio dello Stato, all’interno del quale si inseriva la condotta criminosa.
La Cassazione ha giudicato questa motivazione congrua e sufficiente, ribadendo un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Tale giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia motivato in modo non contraddittorio e che tenga conto degli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli all’imputato, ma può concentrarsi su quelli che ritiene preponderanti. Nel caso in esame, i precedenti penali e la condizione di clandestinità sono stati considerati elementi ostativi talmente rilevanti da giustificare da soli il diniego delle attenuanti. La motivazione, sebbene sintetica, è stata ritenuta completa e logicamente ineccepibile, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma due principi fondamentali del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità e l’ampia discrezionalità del giudice nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, purché la sua decisione sia supportata da una motivazione logica e coerente con gli atti del processo.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su elementi negativi che ritiene preponderanti, come i precedenti penali a carico dell’imputato e il contesto generale della sua condotta, quale ad esempio la permanenza illecita sul territorio nazionale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 22/10/1989
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., n formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo finalizzato ad ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti, prefigurando una rivalutazione e u diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, avulsi pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, e dunque estranei al sindacato di questa Corte;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanz processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, R 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, n sindacabili in questa sede (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione esposta sul punto dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove la Corte ha puntualmente indicato, quali elementi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti, la pluralità di precedenti a carico dell’imputa e il contesto di illecita permanenza dello stesso nel territorio dello Stato in cui s’inser la condotta delittuosa), anche considerato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’ 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.