Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31477 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., n formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo finalizzato ad ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti, prefigurando una rivalutazione e u diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, avulsi pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, e dunque estranei al sindacato di questa Corte;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanz processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, R 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, n sindacabili in questa sede (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione esposta sul punto dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove la Corte ha puntualmente indicato, quali elementi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti, la pluralità di precedenti a carico dell’imputa e il contesto di illecita permanenza dello stesso nel territorio dello Stato in cui s’inser la condotta delittuosa), anche considerato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’ 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.