Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 18 dicembre 2020 dal Tribunale di Pesaro per il reato di cui artt. 110, 624 e 625, co. 1, nn. 2 e 5 cod. pen. commesso il 2 aprile 2017 introducendosi all’interno di un capannone industriale e impossessandosi di numerose confezioni di abbigliamento intimo
Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n. 5 cod. pen. sostenendo che la sentenza impugnata ha indicato quale unico indizio in tal senso il contenuto delle registrazioni ricavate dal sistema di sorveglianza della ditta nella quale il furto fu consumato trascurando altri elementi che consentirebbero di escludere l’esistenza dell’aggravante. Così argomentando, il ricorrente non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata dalla quale risulta: in primo luogo, che, come emerge dalle registrazioni effettuate dal sistema di videosorveglianza della ditta, gli autori materiali del furto furono quattro (uno all guida di un autocarro e tre a terra che indicavano al conducente dell’autocarro le manovre da eseguire per accedere al capannone); in secondo luogo, che l’imputato ha confessato il furto.
Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. Si osserva in proposito che la Corte territoriale ha ritenuto «fondamentale» l’apporto logistico prestato dal ricorrente alla consumazione del reato, concretizzatosi, secondo i giudici di merito, nel mettere a disposizione un autocarro (di proprietà del figlio NOME) sul quale furono caricati gli abiti oggetto refurtiva. Si deve ricordare, inoltre, che, per giurisprudenza costante, ai fini de riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, ma si risolve invece in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461).
Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a rigettare la richiesta per la ritenuta assenza elementi positivi valutabili in tal senso senza tenere conto della confessione resa in giudizio. Il ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata che ha sottolineato la gravità dei fatti, l’elevato valore delle merci sottratte (C 50.000) e le precedenti condanne riportate dal ricorrente. Si deve ricordare allora che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quell che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).
Col quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai
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consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravi del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197). Nel caso in esame, la pena per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. è stat determinata nella misura di anni tre, mesi nove di reclusione ed C 450,00 di multa ed è stata ridotta per la scelta del rito alla pena finale di anni due, mesi sei reclusione ed C. 300,00 di multa. Si tratta, dunque, di una pena di poco superiore al minimo e ben inferiore alla media edittale prevista dall’art. 625 ultimo comma cod. pen.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condanNOME, inoltre, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
f.