Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOMENOME nato a CATANIA il 04/09/2003
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parzial riforma alla pronuncia emessa in data 13 dicembre 2022 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa ne confronti di COGNOME SamuelCOGNOME in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P. n. 309/1990, commesso in Catania il 24 novembre 2022. Ha confermato, altresì, la confisca nonché la distruzione dello stupefacente e della strumentazione atta al confezionamento di quanto sequestrato.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., omessa motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanti attenuanti generiche di cui all’art. 62 b cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, in quanto generiche e aspecifiche. Il motivo non si confronta con sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e ome di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017) Rv. 268822 – 01). Il motivo risulta, altresì, inammissibile con riguardo al trattamento sanzionato in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Infatti, la Corte territoriale ha ben argomentato, con esausti motivazione, che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costitue uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice, presuppone una valutazione complessiva, in ordine alla gravità del reato, alla personalità del r al comportamento tenuto da costui in seguito al reato commesso nonché quello tenuto in sede processuale, non riscontrabile nel caso di specie, nonostante l’imputato abbia reso una confessione, non valorizzata però quale indice di resipiscenza, sia perché avvenuta all’evidenza di un quadro probatorio conclamato sia perché parziale e reticente, non avendo fatto costui il nome dei
complici fuggiti alla cattura (fogli 7 e 8 della sentenza impugnata) (cfr. Sez.
25044/2020, Rv. 279711; Sez. 3, n. 31832/2018, Rv. 273763; Sez. 3, n.
4071/2015, Rv. 265712;
Sez. 6,
18377/2006, Rv. 234142).
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All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
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n. 8995/2010, Rv. 246408; Sez. 4, n.