Attenuanti Generiche: La Condotta Successiva al Reato Può Costare Caro
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Con l’ordinanza n. 18712 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la valutazione della personalità dell’imputato, ai fini della concessione del beneficio, può legittimamente basarsi anche sulla sua condotta successiva al reato per cui si procede. Vediamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imputato condannato per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, nonostante una precedente sentenza della stessa Cassazione avesse annullato una prima decisione di diniego per un vizio di motivazione.
Nella nuova valutazione, la Corte d’Appello aveva nuovamente negato il beneficio, ma basando la sua decisione su elementi diversi e più solidi:
1. Una condanna per il reato di lesioni, commesso dall’imputato in un momento successivo alla definizione del procedimento in corso.
2. Il passaggio in giudicato, poco prima dei fatti contestati, di un’altra sentenza di condanna per reati analoghi.
Contro questa nuova decisione, l’imputato ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, ritenendo ingiusto il diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in pieno la validità del ragionamento della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la valutazione per la concessione o l’esclusione delle attenuanti generiche sia un giudizio di fatto, insindacabile in sede di Cassazione se la motivazione è logica, non contraddittoria e ben argomentata.
Il fulcro della decisione risiede nel corretto utilizzo dei parametri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena e, di conseguenza, anche nella valutazione delle attenuanti. Tra questi parametri rientra la “capacità a delinquere” del colpevole, che si desume anche dalla sua condotta di vita e dai suoi precedenti penali.
Le Motivazioni della Corte: Perché Negare le Attenuanti Generiche?
La Corte di Cassazione ha chiarito diversi punti fondamentali per motivare la sua decisione:
Rilevanza della condotta successiva: I giudici hanno affermato che, per valutare la personalità dell’imputato ai sensi dell’art. 133 c.p., è legittimo considerare anche condanne per reati commessi dopo* i fatti per cui si sta procedendo. Questo comportamento successivo, infatti, offre un quadro aggiornato e completo della personalità del soggetto e della sua propensione a commettere ulteriori reati.
* Sufficienza di un singolo elemento negativo: La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che anche un solo elemento negativo – relativo alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle modalità di esecuzione – può essere considerato sufficiente dal giudice per negare la concessione delle attenuanti.
* Onere di specificità del ricorso: Il ricorrente, nel suo appello, non aveva contestato in modo specifico gli elementi posti a base della decisione della Corte d’Appello (la condanna per lesioni e il precedente specifico), né aveva fornito prove concrete a sostegno delle sue presunte condizioni di disagio. Questa mancanza di specificità ha contribuito a rendere il ricorso manifestamente infondato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la valutazione per le attenuanti generiche è un processo complesso che non si limita ai soli fatti del reato, ma si estende a un’analisi a 360 gradi della personalità dell’imputato. La condotta di vita, sia precedente che successiva al reato, assume un peso determinante. In secondo luogo, evidenzia come la difesa debba argomentare in modo puntuale e specifico ogni motivo di ricorso, confutando nel dettaglio gli elementi negativi valorizzati dal giudice di merito. Un appello generico, che non affronta il nucleo della motivazione impugnata, è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per concedere le attenuanti generiche, il giudice può considerare fatti avvenuti dopo il reato per cui si procede?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può tenere conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti in giudizio, poiché tali elementi sono utili a valutare la personalità del colpevole ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
Basta un solo elemento negativo per negare le attenuanti generiche?
Sì. Secondo la sentenza, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente a giustificare la decisione di non concedere le attenuanti generiche, purché il ragionamento del giudice sia logico e non contraddittorio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18712 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con unico motivo di ricorso COGNOME NOME, imputato del reato di cui 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come riqualificato, e già condannato di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ha dedotto violazion vizio di motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze a generiche di cui all’art. 62 -bis cod. pen., nuovamente denegate dalla Corte territori nonostante l’annullamento, sul punto, della precedente sentenza di merito da part Corte di legittimità (che aveva accolto in parte qua il ricorso dell’imputato assumendo che i primo Giudice d’appello aveva fatto ricorso – per negare la diminuente – ad un rag non condivisibile, sanzionando negativamente un atteggiamento processuale lecito c nell’esercizio legittimo di facoltà difensiva);
Rilevato al riguardo che in questa sede la Corte territoriale, da un lato, h osservazioni del ricorrente, quanto al lamentato disagio di vita dell’imputato e al osservanza della misura cautelare a suo tempo disposta; d’altro lato, la Corte d richiamato sia la condotta del ricorrente successiva alla definizione del presente p ed in particolare la commissione del reato di lesioni per cui aveva riportato altra il passaggio in giudicato – poco prima dei fatti per cui è causa – di altra sen analoghi (con le conseguenti statuizioni in tema di revoca del concesso bene sospensione condizionale della pena);
Ritenuto in proposito che il Giudice del merito esprima un giudizio di fa motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione delle attenuanti generic 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e che il giudice di appello possa ten conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si dovendo riferirsi, ai fini dell’applicazione delle circostanze previste dall’art. 62 parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273627), con la conseguenza che anche un solo elemento att alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzio risultare – come ha non illogicamente deciso in specie la Corte territoriale – all’u (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549);
Rilevato che il ricorrente, nonostante lo specifico rilievo attribuito d impugnata ai richiamati comportamenti, nulla ha dedotto al riguardo, né ha confuta necessaria specificità l’assunto della Corte territoriale quanto alla mancanza probatori in ordine alle condizioni di vita;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso – stante la manifesta infondatezza dell’impug non si confronta appieno col complessivo iter motivazionale della sentenza censurata – debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilit norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fis tremila euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/02/2024
Il Consigli
GLYPH
GLYPH
tensore
Il Presidente