Attenuanti Generiche e Recidiva: la Cassazione fissa i paletti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato due temi centrali nel diritto penale: i criteri per la concessione delle attenuanti generiche e la corretta valutazione della recidiva. La decisione chiarisce come i giudici di merito debbano motivare le proprie scelte, offrendo importanti spunti di riflessione per la difesa. Il caso riguardava un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato all’imputato il beneficio delle attenuanti e confermato l’aggravante della recidiva.
I Motivi del Ricorso: Attenuanti e Recidiva nel mirino
Il ricorrente aveva basato la sua impugnazione su due principali argomentazioni:
1. La mancata applicazione delle attenuanti generiche: La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato.
2. L’errata valutazione della recidiva: Si contestava la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta un automatismo punitivo non giustificato dalle circostanze concrete.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, dichiarandoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
Il primo punto affrontato dai giudici supremi riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso nel processo.
Il Principio di Selettività nella Motivazione
È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti. Una volta fornita una motivazione logica e coerente su questi punti chiave, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi logici, rendendo la doglianza infondata.
L’Analisi della Recidiva e la Pericolosità Sociale
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è stato respinto. La Cassazione ha confermato che la Corte d’Appello ha applicato correttamente i principi giuridici. La valutazione della recidiva non può essere un automatismo basato solo sulla gravità dei fatti o sulla loro successione temporale.
Il Collegamento tra Precedenti e Nuovo Reato
Il giudice deve esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, il rapporto esistente tra il reato sub iudice e le condanne precedenti. L’obiettivo è verificare se e in che misura la condotta criminale passata sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’. In altre parole, è necessario accertare che i precedenti abbiano agito come fattore criminogeno, influenzando la commissione del nuovo reato. Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva compiuto proprio questo tipo di valutazione, evidenziando l’accentuata pericolosità sociale del ricorrente sulla base di precedenti specifici e ravvicinati.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è sovrana se non è palesemente illogica. Per la recidiva, la valutazione non può essere astratta, ma deve fondarsi su un giudizio concreto che colleghi i precedenti reati a quello attuale, dimostrando una tendenza a delinquere che ha influito sulla nuova condotta illecita. La decisione della Corte d’Appello rispettava pienamente questi principi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma due importanti direttive per la prassi legale. In primo luogo, per contestare il diniego delle attenuanti generiche, non basta elencare elementi a favore, ma è necessario dimostrare l’illogicità manifesta del ragionamento del giudice. In secondo luogo, la contestazione sulla recidiva deve concentrarsi sull’assenza di un legame criminogeno tra i precedenti e il nuovo reato, piuttosto che sulla mera esistenza di condanne passate. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche senza dover analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, a condizione che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e sia esente da evidenti illogicità.
Come deve essere valutata la recidiva?
La recidiva non può essere applicata automaticamente. Il giudice deve esaminare il rapporto concreto tra il reato in giudizio e le condanne precedenti, per verificare se la condotta passata indichi una persistente inclinazione al crimine che abbia influito sulla commissione del nuovo reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10611 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10611 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a CATANIA il 23/01/1990
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Salvatore;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficient che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’omessa esclusione della recidiva, è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata ove il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, effettua un adeguato giudizio sulla accentuata pericolosità sociale dell’odierno ricorrente per la commissione del reato oggetto del presente procedimento tenuto conto dei precedenti specifici e ravvicinati) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si proce e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
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