Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18105 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 del CORTE APPELLO di NAPOLI
udite le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità dei
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorsi.
e presente l’AVV_NOTAIO del Foro di Roma, in sostituzione, giusta delega scritta depositata in udienza, dell’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, che si riporta al ricorso, chiedendone l’accoglimento:
è presente altresì l’AVV_NOTAIO: COGNOME IMPRADICE del Foro di Napoli, per NOME COGNOME, che si riporta al ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 14 giugno 2022 dal Tribunale di Napoli riducendo la pena irrogata NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannati per il reato di rapina aggravata dall’uso di arm e dal numero dei correi, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Presentano distinti ricorsi per cassazione le difese dei due imputati, deducendo ciascun un unico motivo di ricorso.
NOME deduce nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.. per illo apparenza e mancanza di motivazione in relazione alla ammissione di colpevolezza da parte
dell’imputato, incidente sul trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello, nell’applicare la base in misura superiore al minimo edittale non ha considerato l’intervenuta ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, in epoca successiva alla pronuncia del giudice di pri grado, anteriormente alla pronuncia d’appello.
NOME COGNOME lamenta violazione di legge in relazione all’art.442 comma 2 bis c.p.p.. L Corte ha respinto l’istanza formulata dall’imputata e volta alla rimessione in termini p proposizione di rito abbreviato, dovendosi applicare il principio per” cui il regime pre sancito dall’art.442 c.p.p., pur avendo carattere processuale ha effetti sostanziali, in q comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di NOME COGNOME ha pres via PEC, memoria di replica con cui ribadiscono e precisano l’argomento difensivo già svolto chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi su cui ciascuno di essi si fondano manifestamente infondati.
NOME deduce la mancata considerazione da parte della Corte d’appello, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, della ammissione degli addebiti intervenuta tra la pronuncia della sentenza di primo grado ed il deposito della motivazio della sentenza.
L’argomento è sterile e superato dalla condotta processuale tenuta dall’imputato che, a mezzo del proprio difensore, nel corso dell’udienza d’appello, si è limitato a insi nell’accoglimento dell’appello e quindi della richiesta di assoluzione nel merito (primo motiv appello), ponendo nei fatti nel nulla la precedente ammissione di colpevolezza, non s comprende se perché ‘rimangiata’ o perché ritenuta irrilevante. A fronte di un comportamento così ambiguo, che non si è materializzato nella rinuncia al motivo d’appello con cui chiedeva assoluzione per insufficienza di prova, la decisione della Corte d’appello appare ineccepibile: essa vengono valorizzati motivi specifici per la negatoria del beneficio richiesto, in ossequ principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fonda sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione. Conseguentemente, la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattor attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260322 – 01 Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419). lI giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti att emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circ
attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disat superati da tale valutazione. È, ad esempio, sufficiente il diniego anche soltanto in bas precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulalo comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, Cotiis, AV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, COGNOME, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, COGNOME, AV. 248737). Nel caso concreto, tra pagina 9 e 10 dell’impugnata motivazione, la Corte spiega adeguatamente, in relazione ai precedenti, alla assenza d specifiche ragioni di favore, alla modalità concreta dell’azione ed alla gravità del fatto, le del diniego.
De hoc, satis.
Manifestamente infondato il motivo attinente alla richiesta di rimessione in termini da pa di NOME COGNOME.
Nessun dubbio in ordine ai principi enunciati nei precedenti di legittimità nei preced menzionati nel ricorso, che questa Corte condivide. Sennonché, essi non possono trovare applicazione nel caso concreto, dato che si era esaurita la fase processuale nella quale sarebbe potuto esercitare la facoltà introdotta con la riforma Cartabia. La remissione in ter sarebbe inattuabile poiché, esauritosi il rito dibattimentale con la conclusione del giudiz primo grado, è perenta per l’imputata la facoltà di rinunciare al dibattimento e quind beneficiare, in misura maggiore o minore, della riduzione della pena di un terzo, c ulteriormente riduzione nel caso di mancata proposizione dell’appello.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’ari. 616 cod. proc. pen., la cond dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
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La Presidente