Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Pesano di Più della Buona Condotta
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata sulla base di criteri precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come i precedenti penali, soprattutto se numerosi e specifici, possano costituire un ostacolo insormontabile alla loro applicazione, anche a fronte di un comportamento positivo durante la detenzione.
I Fatti del Caso: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di evasione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa era la mancata applicazione delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente considerato il comportamento positivo tenuto dal condannato in carcere e il suo percorso di riabilitazione terapeutica.
Il Ruolo dei Precedenti Penali nella Valutazione
Il fulcro della questione ruota attorno al bilanciamento tra elementi favorevoli e sfavorevoli all’imputato. Da un lato, la difesa evidenziava un percorso di redenzione intrapreso durante l’esecuzione della pena. Dall’altro, la Corte d’Appello aveva dato peso preponderante a un altro fattore: il curriculum criminale del soggetto.
Secondo i giudici di merito, i numerosi precedenti penali del ricorrente, anche specifici e recenti, delineavano un quadro di spiccata “capacità a delinquere”. Questa valutazione negativa del passato del reo è stata considerata ostativa a una “valutazione prognostica di segno positivo”, ovvero alla possibilità di prevedere che in futuro si asterrà dal commettere altri reati.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di quanto già esposto nell’atto di appello, senza introdurre nuove argomentazioni di diritto. In secondo luogo, e più nel merito, lo ha giudicato manifestamente infondato.
I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza del ragionamento della Corte d’Appello. La sentenza impugnata è stata considerata immune da censure, poiché ha valorizzato correttamente i precedenti penali come elemento decisivo. La Corte ha precisato che i rilievi difensivi sul positivo contegno in carcere e sul percorso riabilitativo erano già stati presi in esame e correttamente ritenuti “subvalenti”, ossia di importanza minore, rispetto alla notevole capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente nel corso del tempo.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale nella valutazione delle attenuanti generiche: la biografia criminale di un imputato ha un peso specifico determinante. La decisione insegna che, sebbene la buona condotta e i percorsi di riabilitazione siano elementi da considerare, non sono sufficienti a neutralizzare una storia di recidiva e una spiccata propensione al crimine. Per il giudice, la necessità di formulare una prognosi positiva sul futuro comportamento del reo è un presupposto essenziale per la concessione del beneficio, e un passato criminale significativo può rendere tale prognosi irrealizzabile. Di conseguenza, il percorso verso il reinserimento sociale passa non solo attraverso la condotta attuale, ma anche attraverso una valutazione complessiva della personalità del condannato, in cui il passato gioca un ruolo ineludibile.
È possibile ottenere le attenuanti generiche nonostante si abbiano precedenti penali?
Sulla base di questa ordinanza, risulta molto difficile. La Corte ha confermato che numerosi, specifici e recenti precedenti penali sono un forte indicatore contrario alla concessione delle attenuanti, poiché ostacolano una valutazione prognostica positiva sul futuro comportamento del reo.
La buona condotta in carcere garantisce la concessione delle attenuanti generiche?
No. L’ordinanza chiarisce che il contegno positivo in carcere e i percorsi di riabilitazione vengono valutati dal giudice, ma possono essere considerati di minore importanza (subvalenti) rispetto a una notevole e pregressa capacità a delinquere del condannato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Nel caso specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto meramente ripetitivo degli argomenti già presentati nel precedente grado di giudizio e, comunque, manifestamente infondato, non sollevando questioni di diritto valide per un esame di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO MAzzoccHErri
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell’atto di appello e, comunque, manifestamente infondato;
Considerato, in particolare, che l’unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
che su tale punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosi precedenti del ricorrente, anche specifici e recenti, i quali ostano ad una valutazione prognostica di segno positivo;
che i rilievi difensivi circa il positivo contegno del ricorrente in carcere e il percorso di riabilitazione di natura terapeutica sono stati valutati dal giudice di appello e correttamente ritenuti subvalenti rispetto alla notevole capacità a delinquere del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024