Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentE nza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordi r e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis GLYPH pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ffi cui GLYPH 62bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sc lriditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione in pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustfican i il rico e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato i sul conte nuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n, 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, C altelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi 13nchE al ricorso per cassazione).
Ed invero, il profilo di doglianza relativo alla mancata applica:ione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta s il punto, ha ar gomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità sulla base delle modalità della condotta e dell’intensità del dole con cui h agito l’imputato. In particolare, la Corte territoriale ha valutato a) i fatto che l’imputato si fosse allontanato dall’abitazione per un lasso di ternpo i .n precisato senza una plausibile giustificazione; b) il fatto che detenesse una quantità di stupefacenti al fine di spaccio nonostante fosse sottoposto a misu -a ca Jtelare; c) l’assenza di un comportamento collaborativo.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dicturn delle 1,5ezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una v iluta: :ione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della cc – dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del dann (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). o cel pericolo
AVV_NOTAIO ricordano che «la nuova normativa non si interes tipica, bensì ha riguardo alle forme di del campo di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto ri a del a condotta tamento, al fine petto alla legge
e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro I fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile c gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente». distinzione tra istitu fa da tutti
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità dell Ei causa di punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferim cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la asclui iiione della cc id. pen., il nto i: i criteri di isan -i na di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di GLYPH ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 11-i/01/2022, De GLYPH Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mane:NOME applica;iione della causa di esclusione della punibilità in conseguen73 di lesioni stradali p-ovocate dalla !; uida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/1 Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la manc 1/20: 8, COGNOMECOGNOME ta a r iplicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguen2a della fug a de l’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la conces!iione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processua e del predetto).
4. In riferimento al secondo motivo di ricorso, va rilevato che i ‘giudici de gravame del merito hanno dato conto del loro diniego cld concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno rio: rrente, oltre le modalità della condotta già indicate in ordine al i primo motivo di ricorso, l’ingente quantità di stupefacente detenuto (poco meno di mille dosi), la personalità dell’imputato incline alla commissione di reati, i precedenti a i:arico e mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle ;tesse.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del osta GLYPH dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini d GLYPH iiolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine ai diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessarie. , che il giudice prenda in considerazie ne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli deciotti dalle parti o rilevabili dagli atti, sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o cori – dunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in così Sez. 3, n. cui li Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonChé al suo negativo comportamento processuale).
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica d ?Il’arl: colo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. d Ila l 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non pi idonea da sola
a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente s avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a t fficie ite, come in rn )tivazione ‘le fir e (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 32872 del 03/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; 3ez. 3, 44071 del 25/09/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260610 – 01; conf. Sez. 1, n. 3 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01;)
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma deli’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di i lammis bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del r corns nte al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso il 3/10/2024